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La Corte Suprema austriaca sul finanziamento di terzi e il diritto di essere ascoltati

Pubblicazioni: giugno 04, 2022

In una recente sentenza del 15 dicembre 2021[1], la Corte Suprema austriaca (Oberster Gerichtshof, OGH) ha esaminato i diversi motivi di annullamento di un lodo arbitrale. L'OGH ha ribadito la sua giurisprudenza di quasi 70 anni fa sul diritto di essere ascoltati come motivo di annullamento di un lodo arbitrale e ha dichiarato a sorpresa che il finanziamento da parte di terzi è generalmente ammissibile in Austria. Si tratta della prima dichiarazione definitiva dell'OGH sull'ammissibilità del finanziamento da parte di terzi, nonostante il divieto esistente di accordi di contingency fee (accordi di quota litis) nella sezione 879(2)(2) del Codice Civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB).

Fatti della controversia

Il procedimento di annullamento dinanzi all'OGH è scaturito da un arbitrato gestito dal Centro arbitrale internazionale di Vienna. Il tribunale arbitrale aveva deciso in merito a richieste di risarcimento danni derivanti da una transazione di acquisto di azioni tra una parte cinese e una croata come ricorrenti e due parti croate come convenute. Nel suo lodo finale, il tribunale arbitrale ha respinto la richiesta del primo ricorrente e ha concesso al secondo ricorrente un rimborso parziale dei danni e un risarcimento per le spese procedurali.

Dopo aver respinto la richiesta del tribunale di correggere, chiarire e integrare il lodo arbitrale, entrambi i ricorrenti hanno chiesto all'OGH di annullare parti del lodo, compresa la decisione sulle spese. La richiesta si basava principalmente sulla violazione del loro diritto di essere ascoltati, sul fatto che il tribunale arbitrale avesse oltrepassato il suo mandato e sulla violazione dell'ordine pubblico austriaco (ordre public).

L'OGH ha respinto la richiesta dei ricorrenti. Di seguito verranno esaminati due degli argomenti avanzati dai ricorrenti nel tentativo di annullare parti del lodo.

Questione 1: impossibilità di commentare la dichiarazione dei costi della controparte

I ricorrenti hanno fatto valere una violazione del loro diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 611(2)(2) del Codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung, ZPO), sostenendo che non è stata loro concessa la possibilità di commentare la nota spese della controparte, che ha costituito la base per la decisione del tribunale sulle spese. A sostegno della loro argomentazione hanno citato, tra l'altro, la dottrina austriaca secondo cui il diritto al contraddittorio include il diritto delle parti di presentare osservazioni sulla nota spese della controparte.[2]

La decisione

L'OGH ha ribadito, senza sorpresa, la sua giurisprudenza restrittiva in merito al diritto delle parti di essere ascoltate nei procedimenti arbitrali e ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti. L'attuale giurisprudenza del tribunale risale a una decisione del 1955 e da allora non è sostanzialmente cambiata.[3] Di conseguenza, un lodo arbitrale può essere annullato solo se il diritto di una parte di essere ascoltata non è stato affatto garantito. Una mera determinazione incompleta dei fatti, una discussione insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, o la negazione o addirittura la completa ignoranza delle prove non possono da sole costituire la base per un'azione di annullamento.[4] Un lodo può essere annullato ai sensi dell'articolo 611(2)(2) ZPO solo se la violazione del diritto al contraddittorio è avvenuta in modo indiscriminato.[5]

Il tribunale ha ritenuto che la citazione di una dottrina giuridica austriaca non dimostri che l'impossibilità di commentare le dichiarazioni di spesa costituisca un motivo per annullare l'aggiudicazione. L'autore stesso ha citato una fonte che si limita a fare riferimento al fatto che i tribunali arbitrali di solito si assicurano che la parte avversa possa commentare la nota spese.[6] Il tribunale elenca anche altri studiosi che sostengono la posizione che la possibilità di opporsi alla nota spese è, sebbene auspicabile, non obbligatoria.[7]

Inoltre, il tribunale ha fatto un paragone con la legge austriaca di procedura civile, in cui la possibilità di commentare la nota spese della controparte è obbligatoria solo nella prima istanza del procedimento civile (sezione 54(1a) ZPO).

Commenti

L'attuale giurisprudenza dell'OGH sul diritto al contraddittorio come motivo di annullamento di un lodo arbitrale è ampiamente criticata dagli studiosi austriaci[8]. La critica rileva che l'approccio estremamente restrittivo non soddisfa i requisiti minimi dell'articolo 6 della CEDU e non riesce a trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento dei benefici del procedimento arbitrale e, allo stesso tempo, la garanzia del diritto delle parti al contraddittorio. Reiner, citato dalla stessa Corte nella sua decisione, ritiene che sia responsabilità dell'OGH garantire che il diritto delle parti di essere ascoltate nei procedimenti arbitrali sia salvaguardato almeno nella stessa misura dei procedimenti civili.

Detto questo, è anche opinione prevalente tra gli studiosi, come sottolineato dall'OGH nella sua decisione, che i tribunali non debbano consentire alle parti di commentare le dichiarazioni di spesa. Inoltre, l'OGH ha giustamente fatto un paragone con il diritto processuale civile austriaco e ha scoperto che la possibilità di commentare la nota spese della controparte non è un principio obbligatorio. Anche se si dovesse applicare l'approccio di Reiner, che prevede che il diritto di essere ascoltati nei procedimenti arbitrali raggiunga gli stessi standard dei procedimenti civili, non si potrebbe concludere che il diritto di essere ascoltati dei ricorrenti sia stato violato nel caso in questione.

Questione 2: Ammissibilità del finanziamento di terzi e divieto di quota lite

I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il sottostante accordo di quota litis tra i convenuti croati e i loro rappresentanti costituiva una violazione dell'ordine pubblico austriaco, in quanto tali accordi di contingency fee sono nulli ai sensi dell'articolo 879(2)(2) ABGB e sono vietati anche dalla legge croata. Le parti hanno inoltre sostenuto che un simile accordo di onorario va a scapito dei ricorrenti, in quanto consente ai convenuti di arbitrare senza alcun rischio di costi.

Decisione

Il Tribunale ha respinto l'argomentazione dei ricorrenti in merito all'accordo sulla quota litis sulla base delle seguenti considerazioni:

Il tribunale ha applicato un'interpretazione restrittiva dell'ordine pubblico nella sezione 611(2)(8) dello ZPO. Di conseguenza, l'ordine pubblico comprende i valori fondamentali della Costituzione austriaca. Sebbene il tribunale abbia ritenuto l'articolo 879 ABGB una disposizione obbligatoria, ha concluso che le disposizioni obbligatorie non equivalgono automaticamente agli elevati standard dell'ordine pubblico. Solo le disposizioni obbligatorie che non possono essere derogate nemmeno nelle controversie che presentano un elemento transfrontaliero rientrano nel ristretto ambito di applicazione. Secondo il tribunale, un accordo sugli onorari tra i convenuti croati e i loro rappresentanti in un arbitrato con collegamenti con l'Austria e la Cina non rientra nell'ambito di applicazione.

Inoltre, il tribunale ha confutato l'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui un accordo di onorario per spese contingenti andrebbe a loro discapito, affermando, in conformità con l'attuale giurisprudenza dell'OGH[9], che l'articolo 879(2)(2) ABGB serve esclusivamente a proteggere i clienti e l'onore professionale degli avvocati, ma non la controparte. In questo contesto, il tribunale ha rafforzato il suo ragionamento affermando che il diritto austriaco consente in genere di affrontare controversie senza rischi di costi, in quanto permette il coinvolgimento di finanziatori terzi. Sebbene il tribunale abbia fatto il paragone con il finanziamento di terzi in modo molto disinvolto in una sola frase, si tratta di un'affermazione sorprendente (obiter dictum), poiché il tema dell'ammissibilità del finanziamento di terzi è ampiamente discusso nella letteratura e nella giurisprudenza austriaca.

Commento

L'articolo 879(2)(2) dell'ABGB vieta gli accordi di onorario basati su una certa percentuale dell'importo riconosciuto tra il cliente e il cosiddetto "sostenitore legale". Poiché il termine "sostenitore legale" viene interpretato in modo ampio[10] (includendo non solo gli avvocati, ma anche i consulenti fiscali, i notai e, in generale, tutte le professioni che sono soggette a obblighi professionali analoghi), ci si chiede se anche i finanziatori terzi possano rientrare nell'articolo 879(2)(2) ABGB. Le opinioni degli studiosi austriaci su questo argomento sono diverse.

Alcuni studiosi sostengono che i finanziatori terzi non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 879(2)(2) ABGB, in quanto non sono soggetti a doveri professionali paragonabili a quelli esistenti per gli avvocati. Questo approccio è sostenuto anche dalla Corte Costituzionale austriaca che, pur sostenendo la costituzionalità del divieto di accordi di quota litis in generale, ha esplicitamente affermato che è lecito trattare in modo diverso gli avvocati e i finanziatori terzi, in quanto questi ultimi non hanno alcun dovere professionale.[11]

Altri studiosi valutano il ruolo che un terzo finanziatore svolge nel procedimento. A giudicare da una precedente decisione sul finanziamento da parte di terzi nel contesto più limitato delle cause di massa, questo approccio sembra essere sostenuto anche dall'OGH.[12] Di conseguenza, i finanziatori terzi non possono offrire essi stessi una consulenza legale completa, ma piuttosto valutare solo le prospettive di successo o di insuccesso e quindi indirizzare i clienti a un avvocato. I finanziatori terzi non possono influenzare il corso e la struttura del procedimento. Il cliente deve mantenere il controllo del procedimento.

Sebbene la dichiarazione obiter dictum dell'OGH sull'ammissibilità generale del finanziamento da parte di terzi sia una prima volta, offre solo un terreno limitato per l'estrapolazione. Non solo la dichiarazione sembra discostarsi dall'attuale approccio dell'OGH, ma il finanziamento da parte di terzi non era nemmeno una questione immediata nel caso in questione. Ciò può portare alla conclusione che il tribunale non intendeva valutare appieno la questione in questa decisione.

Risorse

  1. Docket 18 OCg 5/21s.
  2. Hausmaninger in Fasching/Konecny3 § 611 ZPO para 102.
  3. Corte Suprema 13 gennaio 1955 JBl 1955, pp 503 e segg.
  4. RS0045092.
  5. Documenti 18 OCg 10/19y, 18 OCg 1/19z.
  6. Reiner, Schiedsverfahren und rechtliches Gehör, ZfRV 2003/11, pagg. 52 e segg.
  7. Aschauer/Neumayr, Austrian Arbitration Law in Motion, paragrafo 756; Schumacher in Liebscher et al, Schiedsverfahrensrecht II, paragrafo 10/245.
  8. Si veda, ad esempio, Liebscher, ecolex 2013/285; Nueber, Zur Aufhebung eines Schiedsspruchs wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Überschreitung der Befugnisse des Schiedsgerichts; Pitkowitz, Handbuch Schiedsgerichtsbarkeit und ADR, par. 80.
  9. Docket 6 Ob 224/12b.
  10. Si veda, ad esempio, Oberhammer, ecolex 2011, pag. 972.
  11. VfGH B 330/07 VfSlg 18.541.
  12. Docket 4 Ob 180/20d.