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Austria: Sfiducia negli arbitri: Un aggiornamento della Corte Suprema austriaca

Pubblicazioni: marzo 03, 2021

Il 23 luglio 2020, la Corte Suprema austriaca (Oberste Gerichtshof, OGH) ha emesso la sentenza 18 ONc 1/20x,[1] in cui ha preso in esame una (ripetuta) contestazione di un arbitro in un procedimento VIAC.

I fatti

Il convenuto nel procedimento arbitrale si era già opposto senza successo alla nomina dell'arbitro in una precedente occasione. Facendo leva sull'articolo 20 delle Regole di Vienna, la parte convenuta aveva espresso dubbi sull'imparzialità e l'indipendenza nella sua prima contestazione formale nel maggio 2019.

Il Consiglio della VIAC, che ha la giurisdizione di decidere su un ricorso se l'arbitro non si dimette, ha respinto la richiesta nel giugno 2019. All'inizio del 2020, l'arbitro è stato nominato membro del Consiglio VIAC. Adducendo ulteriori e nuove preoccupazioni sull'imparzialità e l'indipendenza, il Resistente ha nuovamente contestato la nomina dell'arbitro, ma la richiesta è stata nuovamente respinta dal Consiglio VIAC nel marzo 2020.

L'articolo 589(3) del Codice civile austriaco (Zivilprozessordnung, ZPO) stabilisce un termine rigoroso di quattro settimane per il ricorso all'OGH di una parte la cui contestazione di un arbitro sia stata rifiutata dal tribunale. Il termine di quattro settimane decorre dal momento in cui una parte - con qualsiasi mezzo - è venuta a conoscenza del rifiuto. Una volta trascorso questo periodo, alla parte è preclusa la possibilità di fare ricorso.

Il Resistente ha presentato un'istanza all'OGH per autorizzare il ricorso e far dichiarare l'arbitro parziale nei confronti del ricorrente. Poiché la contestazione iniziale è stata negata nel giugno 2019, il termine di quattro settimane, stabilito dalla sezione 589(3) ZPO, era già scaduto da tempo quando la richiesta è stata presentata alla Corte.

La posizione dell'OGH

L'OGH ha ribadito che se la contestazione di un arbitro non ha successo e la Corte non viene interpellata entro il termine previsto, un'ulteriore contestazione deve essere esclusa e dichiarata ingiustificata.

Tuttavia, ha ritenuto che la rivalutazione di un motivo di rifiuto già riconosciuto come ingiustificato richieda l'affermazione di nuove circostanze che rientrino nello stesso quadro sostanziale e siano, almeno astrattamente, idonee a determinare una diversa valutazione (complessiva). Tali nuove circostanze sono state ritenute presenti nel caso di specie.

Commento

Sebbene l'OGH abbia infine respinto il ricorso contro l'arbitro nominato, questo caso è degno di nota per il riconoscimento che il ricorso alla Corte può essere concesso anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 589(3) ZPO, a condizione che si verifichino le suddette nuove circostanze.

Risorse

  1. OGH 23.7.2020, 18 ONc 1/20x

Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.