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Austria: La Corte Suprema austriaca, il giusto processo e il COVID-19: Conduzione di udienze di arbitrato virtuale su obiezioni delle parti

Pubblicazioni: gennaio 22, 2021

In una decisione storica, resa il 23.07.2020,[1] la Corte Suprema austriaca (Oberster Gerichtshof, OGH) ha esaminato la validità della conduzione di udienze arbitrali tramite mezzi elettronici di videoconferenza nonostante le obiezioni delle parti. La Corte ha ritenuto che, nel contesto di un procedimento di impugnazione, le udienze arbitrali a distanza sono ammissibili a condizione che non violino i principi del giusto processo che altrimenti darebbero luogo a una legittima contestazione del tribunale.

Il caso è degno di nota per una serie di ragioni. In primo luogo, costituisce la prima decisione di una Corte Suprema nazionale che esamina l'ammissibilità delle udienze in videoconferenza a distanza in assenza del consenso di una parte. Inoltre, offre una guida pratica sulle questioni procedurali e affronta le preoccupazioni relative all'effettiva prevenzione della manomissione dei testimoni durante l'assunzione a distanza delle prove.

I fatti

Il caso in esame riguarda le obiezioni sollevate dai convenuti in un arbitrato con sede a Vienna e amministrato dal Vienna International Arbitral Centre (VIAC). A seguito dell'insuccesso dei convenuti nel contestare al tribunale arbitrale la decisione di condurre un'udienza probatoria in videoconferenza, il caso è stato portato davanti all'OGH.

Il reclamo deriva dalle discussioni svoltesi durante una conferenza di gestione del caso tenutasi a marzo, in cui le parti hanno assunto posizioni divergenti sulla questione dell'opportunità di tenere un'udienza[2] a distanza, date le conseguenti limitazioni di mobilità alla luce dell'epidemia di COVID-19. In data 08.04.2020, il Tribunale ha deciso che le udienze si sarebbero svolte in videoconferenza e si sarebbero svolte come previsto, a partire dalle ore 15:00 (ora dell'Europa centrale).

I Resistenti hanno impugnato questa decisione sulla base di un'irregolarità procedurale, sostenendo che la condotta del tribunale ha dato origine a pregiudizi che hanno portato a un trattamento ingiusto e diseguale.

L'OGH ha respinto le argomentazioni dei convenuti e ha ritenuto che, affinché la domanda sia accolta, la presunta cattiva condotta deve costituire un (dis)vantaggio grave o permanente per la parte. La Corte ha inoltre sottolineato che la legge austriaca sull'arbitrato non nega in generale lo svolgimento di udienze a distanza e ha confermato che i tribunali godono di ampi poteri discrezionali in termini di modalità di svolgimento e organizzazione di tali procedimenti.

Argomentazioni dei convenuti

Le parti convenute hanno sostenuto che la decisione del tribunale in merito all'udienza in videoconferenza costituiva una violazione dei principi procedurali fondamentali, ossia l'accesso a un processo equo e il diritto di essere ascoltati. Più specificamente, è stato sostenuto che:

  • I convenuti non sono stati informati a sufficienza della data dell'udienza, poiché la decisione contro il rinvio è stata emessa con tre giorni di anticipo, lasciando quindi un tempo insufficiente per una preparazione adeguata;
  • Le parti non sono state trattate in modo equo, poiché l'avvocato dei Resistenti e uno dei testimoni risiedevano a Los Angeles (CA), facendo iniziare l'udienza alle 6 del mattino, ora del Pacifico (rispetto alle 15 di Vienna).
  • Non è stato possibile garantire un processo equo alla luce della mancanza di misure adeguate per:
    • impedire la manomissione dei testimoni (l'uso del software WebEx permetteva di ricevere messaggi inosservati tramite la funzione di chat);
    • verificare i documenti a cui i testimoni avrebbero avuto accesso;
    • garantire che altri individui non fossero presenti nella stanza dei testimoni.

La decisione dell'OGH

Nella sua decisione, l'OGH ha affrontato tre questioni distinte:

  1. Standard per la contestazione degli arbitri;
  2. Legittimità delle decisioni del tribunale di non rinviare l'udienza;
  3. Ingiustizia e disparità di trattamento per quanto riguarda:
    1. Differenza di fuso orario;
    2. Manomissione dei testimoni.

Per quanto riguarda la prima questione, il Tribunale ha stabilito che un ricorso contro gli arbitri può essere accolto solo se le circostanze in questione danno adito a dubbi giustificati sulla loro imparzialità o indipendenza. Questo standard si applicherebbe anche a comportamenti che non soddisfano le qualifiche stabilite in anticipo dalle parti. Irregolarità procedurali, inadeguatezze o errori da parte degli arbitri non sarebbero quindi considerati impropri o soggetti a contestazioni giustificabili. Le parti devono invece superare l'elevata soglia di dimostrare che il comportamento in questione ha comportato un trattamento pregiudizievole o preferenziale per una parte.

Per quanto riguarda la decisione del tribunale di condurre l'udienza a distanza utilizzando la videoconferenza, l'OGH ha sottolineato quanto segue:

  • La tecnologia della videoconferenza è stata ampiamente utilizzata sia davanti ai tribunali statali che nei procedimenti arbitrali. In seguito allo scoppio della pandemia COVID-19, è stata riconosciuta come uno strumento efficace per mantenere le operazioni giudiziarie indipendentemente dalle misure di sicurezza nazionale e dalle restrizioni di viaggio.
  • Le richieste di rinvio sono soggette all'approvazione del tribunale e possono non essere accolte. Le parti devono considerare la possibilità che la loro richiesta venga respinta. In questo caso, i convenuti sono stati informati in modo appropriato dell'udienza, ovvero quando è stata annunciata la data dell'udienza (15.01.2020) piuttosto che la data in cui il tribunale ha comunicato la sua decisione di non rinviare (08.04.2020).
  • L'articolo 6 CEDU non è stato violato dall'uso della tecnologia di videoconferenza. Alla luce della pandemia di COVID-19 e dell'imminente interruzione delle operazioni giudiziarie, si è dimostrata un mezzo efficace per garantire l'accesso alla giustizia e il diritto di essere ascoltati.

Per quanto riguarda la terza contestazione, l'OGH ha riconosciuto che la differenza di fuso orario avrebbe portato l'udienza al di fuori del normale orario di lavoro per alcuni partecipanti. Tuttavia, poiché l'accordo arbitrale doveva essere gestito dal VIAC, le parti hanno implicitamente accettato gli svantaggi che potrebbero derivare dalla distanza geografica. Infine, l'OGH ha aggiunto che l'inizio anticipato del procedimento virtuale non può controbilanciare l'onere che deriverebbe dagli spostamenti internazionali necessari per un'udienza di persona.

In risposta alle preoccupazioni dei Residenti circa l'abuso della videoconferenza durante l'esame dei testimoni, l'OGH ha ritenuto che il rischio di manipolazione dei testimoni sia ugualmente presente nelle udienze di persona. Contrariamente alle obiezioni sollevate, la Corte ha suggerito modi in cui l'uso della tecnologia può offrire meccanismi di protezione che possono andare oltre quelli disponibili durante i tradizionali procedimenti fisici. Tra questi vi sono:

  • Registrazione delle prove fornite durante l'esame dei testimoni;
  • la possibilità di osservare da vicino la persona interrogata da davanti;
  • la possibilità di chiedere ai testimoni di guardare direttamente nella telecamera e di avere le mani visibili sullo schermo per tutta la durata dell'esame (riducendo il rischio di lettura dei messaggi tramite la funzione di chat);
  • La possibilità di mostrare la stanza in cui è seduto il testimone per garantire che non sia influenzato da terzi.

Commenti

La decisione dell'OGH costituisce un precedente nell'affrontare la questione dell'opportunità e delle modalità di svolgimento delle udienze arbitrali a distanza nel contesto dei procedimenti di impugnazione. Pur essendo di particolare importanza in periodi di circostanze straordinarie, come la pandemia COVID-19, il ragionamento e le indicazioni pratiche della Corte si riveleranno probabilmente un utile punto di riferimento per garantire il rispetto dei principi dell'equo processo e l'effettivo accesso continuo alla giustizia in futuro.

Risorse

  1. Docket 18 ONc 3/20s.
  2. La data originaria dell'udienza era l'08.04.2020, ma è stata rinviata al 15.04.2020.

Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica sulla propria situazione specifica.