Lingue

La sentenza può essere eseguita anche senza la notifica dell'ordinanza del tribunale?

Pubblicazioni: ottobre 15, 2013

Il 19 giugno 2013 la High Court ha stabilito[1] che l'articolo 34(2) del Regolamento Bruxelles I, che impedisce il riconoscimento di una sentenza se al convenuto non è stata concessa una sufficiente possibilità di difendersi dalla domanda, è applicabile solo se l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato al convenuto in modo tale da consentirgli di opporsi alla causa.

La corretta notificazione secondo le leggi dello Stato d'origine non è più rilevante (anche se in precedenza era disciplinata dall'articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968). L'unica questione rilevante è che i diritti del convenuto a difendersi dalla causa siano stati effettivamente rispettati.

Nel caso in esame, il tribunale ha rilevato che la causa che ha portato all'esecuzione dell'ordinanza del tribunale è stata notificata al convenuto con una traduzione in tedesco e con un avviso che descriveva le conseguenze in caso di mancata risposta. Pertanto, i diritti del convenuto non sono stati limitati nel procedimento originario. Il fatto che al convenuto non sia stata notificata l'ordinanza del tribunale in quanto il convenuto non ha nominato una persona che sarebbe stata autorizzata a ricevere la notifica dell'ordinanza del tribunale non cambia la situazione.

La corretta notifica in conformità alle leggi dello Stato di origine non è rilevante. L'unica questione rilevante è il rispetto dei diritti del convenuto a difendersi dalla causa.

Risorse

  1. Caso 3 Ob 84/13v.