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I tribunali possono ordinare il pagamento di una cauzione in caso di richiesta di esecutività

Pubblicazioni: dicembre 01, 2015

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito[1] che se la sentenza di cui si chiede la dichiarazione di esecutività non è ancora passata in giudicato, il giudice che decide su una seconda o terza impugnazione può, nella sua decisione finale sull'impugnazione, ordinare alla parte che chiede la dichiarazione di esecutività di versare una cauzione ai sensi del regolamento Bruxelles I.[2]

I fatti

La cauzione ha lo scopo di contrastare il rischio per il debitore rappresentato dall'esecuzione di una sentenza straniera non definitiva.

In particolare, la garanzia è volta a proteggere il debitore nel caso in cui:

  • l'opponente sia insolvente
  • non sia possibile far valere nulla nei confronti dell'opponente; oppure
  • il processo nello Stato di origine si protragga e il debitore non sia in grado di disporre dei beni congelati durante tale periodo.

Il tipo e l'importo della garanzia sono regolati dalla legge dello Stato che esegue l'esecuzione; l'importo è a discrezione del giudice.

Se il tribunale dello Stato d'origine non ordina il pagamento al creditore, bensì il versamento di una cauzione al tribunale, il pericolo per il debitore è minore e può essere sufficiente un importo di cauzione inferiore.

Commento

La cauzione è un fondo di responsabilità per le potenziali perdite del debitore. Lo scopo è quello di prevenire perdite ingiustificate per il debitore nel caso in cui l'ordinanza del tribunale venga successivamente annullata o modificata nello Stato di origine e le richieste di risarcimento danni o arricchimento senza causa non possano essere fatte valere.

Risorse

  1. Caso 3 Ob 75/14x.
  2. Articolo 46, paragrafo 3.