Austria: In bilico tra clausole di selezione del foro contrastanti: Aspetti di una recente sentenza della Corte Suprema austriaca
Pubblicazioni: maggio 21, 2021
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L'autonomia delle parti è parte integrante e caratteristica distintiva dell'arbitrato. La libertà di stipulare consensualmente accordi arbitrali costituisce senza dubbio una delle ragioni più interessanti per scegliere questo meccanismo di risoluzione delle controversie. Tuttavia, è soprattutto in contesti di conflitto tra clausole arbitrali e clausole di selezione del foro che possono sorgere controversie. Finora, i tribunali hanno adottato approcci divergenti al riguardo, alcuni attribuendo la superiorità alle clausole arbitrali e altri applicando un approccio differenziato nel tentativo di accertare il rapporto e la portata delle clausole contraddittorie considerate.
In Austria, la Corte Suprema ha recentemente valutato la validità di una convenzione arbitrale contenente due clausole di selezione del foro coesistenti ma in conflitto tra loro (3 Ob 127/20b).
Il caso era incentrato sulla richiesta di un attore di ottenere 1) una sentenza dichiarativa in merito a un contratto di acquisto concluso nel 2015 e 2) la restituzione di una parte del prezzo di acquisto già pagato. Il contratto in questione includeva sia una clausola arbitrale sia un accordo sul foro competente relativo a un tribunale statale di Mosca.
All'insorgere di una controversia in relazione al contratto di compravendita, il ricorrente ha scelto di non intraprendere un procedimento arbitrale e, al di là di quanto previsto dalla clausola di competenza giurisdizionale, ha avviato un'azione legale presso la sede del convenuto (Vienna, Austria) in base al diritto statutario. Nonostante nessuna delle due clausole fosse esclusiva, la Ricorrente ha sostenuto che la loro contraddittorietà le rendeva inefficaci e che la proposizione della domanda in un foro terzo non costituiva una violazione delle disposizioni contrattuali.
Contesto
I tribunali di primo e secondo grado hanno respinto la domanda della ricorrente, ritenendo che l'azione non potesse essere esercitata in Austria per mancanza di giurisdizione in materia.
Entrambi i tribunali hanno riconosciuto che l'esistenza di due clausole contrastanti non pregiudica necessariamente la validità della convenzione arbitrale. Poiché nessuna delle due clausole prevedeva la giurisdizione esclusiva dei tribunali statali, esse devono essere considerate come legittime clausole coesistenti. Pertanto, il diritto del ricorrente di scegliere tra due sedi è stato risolto affermativamente.
Ciononostante, si è ritenuto che la giurisdizione dovesse essere declinata, poiché il contratto prevedeva che la controversia fosse risolta o con il ricorso all'arbitrato o con il deferimento a un tribunale statale di Mosca. Inoltre, i giudici hanno stabilito che una valutazione relativa alla giurisdizione richiede che gli accordi arbitrali siano considerati d'ufficio.
Il ricorrente ha contestato il parere legale dei tribunali di primo grado su entrambi i punti.
Questione e sentenza della Corte Suprema
L'argomento centrale delle argomentazioni dei ricorrenti riguarda la formulazione delle disposizioni contrattuali. Prevedendo due clausole di foro incoerenti, le parti avevano presumibilmente concordato l'applicazione di leggi contrastanti. Secondo la ricorrente, l'intenzione delle parti non poteva essere dedotta in modo inequivocabile dall'accordo, pertanto entrambe le clausole dovevano essere considerate nulle e dovevano essere applicate le norme di legge.
La Corte Suprema austriaca ha ritenuto che il parere legale dei tribunali inferiori dovesse essere confermato per le seguenti ragioni:
- L'esistenza di clausole di competenza e di accordi arbitrali contraddittori contenuti nello stesso documento non invalida l'accordo arbitrale;
- La coesistenza deve essere negata se l'accordo stabilisce che un tribunale statale dovrebbe avere la giurisdizione esclusiva a prescindere dalla clausola arbitrale;
- Nel valutare la giurisdizione, occorre quindi esaminare attentamente la formulazione della clausola arbitrale. Il fatto che nessuna delle due clausole sia stata redatta come esclusiva, il ricorrente aveva il diritto di votare ed eleggere uno dei due fori concordati per contratto;
- la scelta di leggi sostanziali diverse non ha compromesso la validità del contratto, poiché più leggi regolatrici possono applicarsi alternativamente o cumulativamente alla stessa questione di diritto o alle stesse circostanze di fatto;
- Gli accordi arbitrali validi devono essere applicati d'ufficio.
Commento
Questo caso presenta un problema particolare, ma ricorrente, che si presenta quando i contratti contengono una clausola arbitrale, ma prevedono anche una clausola di selezione del foro. Cercare di conciliare questa tensione pone i tribunali di fronte alla necessità di applicare i principi dell'interpretazione contrattuale con attenzione e in modo da dare espressione e riconoscere l'importanza delle intenzioni delle parti.
La decisione della Corte Suprema austriaca chiarisce che, sebbene vi sia una generale inclinazione a privilegiare gli accordi di scelta della legge, l'esistenza di una clausola di foro contrastante non ne determina l'invalidità. Piuttosto, a condizione che non sia prevista una giurisdizione esclusiva dei tribunali statali, entrambe le clausole possono coesistere.
Quando ci si trova di fronte a clausole di giurisdizione conflittuale, è bene che i professionisti adottino un approccio contestuale per determinare quale possa essere stata la presunta e ragionevole intenzione delle parti, guardando quindi oltre la formulazione del contratto, ma tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della stesura. Le controversie possono essere facilmente evitate inserendo disposizioni che indichino in modo inequivocabile quale clausola debba essere privilegiata in caso di conflitto e che riducano al minimo l'applicabilità della clausola di selezione del foro a un determinato numero di controversie sottoposte alla giurisdizione locale.
Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. È necessario richiedere una consulenza specialistica in merito alla propria situazione specifica.
