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La Corte Suprema stabilisce che il regolamento CMR è prioritario rispetto al regolamento Roma I

Pubblicazioni: settembre 02, 2014

Introduzione

In una recente decisione la Corte Suprema si è occupata di questioni di conflitto giurisdizionale relative alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).[1]

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della CMR, quest'ultima si applica ai contratti di trasporto di merci a titolo oneroso su strada con veicoli quando il luogo designato come punto di ritiro e il luogo designato per la consegna (come specificato nel contratto) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno è un paese contraente.

I fatti

Nel caso in questione il CMR si applicava al trasporto transfrontaliero di merci perché sia la Danimarca che l'Italia sono Stati contraenti. Anche il Regolamento Roma I (593/2008) si applicava in via sussidiaria al contratto di trasporto di merci stipulato dalle parti.

In quanto diritto internazionale uniforme, la CMR gode di priorità nella misura in cui disciplina una materia o fornisce una norma di conflitto (articolo 25 del Regolamento Roma I). Le questioni non affrontate dalla CMR che non possono essere risolte attraverso l'interpretazione e per le quali non è prescritto un insieme specifico di leggi, ricadono nella legge che deve essere applicata secondo la legge dei conflitti. Se la CMR non si applica, le norme di conflitto di cui all'articolo 5(1) del Regolamento Roma I si applicano a un contratto di trasporto di merci.

In questo caso le parti non hanno espresso alcuna scelta di legge e l'Austria - dove aveva sede la compagnia di navigazione convenuta - non era il punto di raccolta (Danimarca), il punto di consegna (Italia) o la sede della società di spedizione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento Roma I, doveva essere applicata la legge dello Stato designato da entrambe le parti come punto di consegna (cioè l'Italia); pertanto, il tribunale ha ritenuto che dovesse essere applicata la legge italiana.

Commento

La CMR è prioritaria rispetto al Regolamento Roma I, nella misura in cui affronta essa stessa una questione o fornisce una norma di conflitto.

Risorse

  1. OGH 18.2.2013, 7 Ob 5/13f.