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Il requisito della "forma scritta" può essere soddisfatto da termini e condizioni con una clausola di proroga.

Pubblicazioni: dicembre 02, 2014

Il 27 febbraio 2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata su una causa[1] in cui l'attore sosteneva di avere una giurisdizione internazionale basata sulle regole per le controversie relative ai contratti individuali di lavoro, come delineate nel capitolo 5 della Convenzione di Lugano del 2007. La Corte Suprema ha ritenuto che esistesse un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione di Lugano.

L'attore ha sostenuto di aver lavorato per il convenuto quasi esclusivamente in Austria durante il periodo di riferimento (la giurisdizione internazionale si basa sul luogo in cui un dipendente ha lavorato per l'ultima volta regolarmente). In questo modo, si è discostato dai fatti accertati dal giudice di pace (a cui la Corte Suprema è vincolata), secondo cui aveva lavorato principalmente in Bulgaria e in Germania durante il periodo di riferimento.

La Corte di Cassazione può discostarsi dai fatti accertati da un tribunale di primo grado solo se quest'ultimo si è avvalso esclusivamente di documenti o di prove indirette ammissibili. In questo caso, i fatti contestati nel ricorso si basavano sulla testimonianza diretta del ricorrente e di un testimone; pertanto, la Corte non poteva discostarsene.

Inoltre, il ricorrente non poteva basare la sua richiesta su una clausola di proroga interpretata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione di Lugano, perché non era soddisfatto il requisito della "forma scritta" di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a). Sebbene tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento a termini e condizioni che includono una clausola di proroga, in casi come questo, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione richiede che il testo del contratto faccia esplicito riferimento ai termini e alle condizioni.[2] Era indiscutibile che le parti non avessero concluso un contratto scritto; pertanto, il requisito della "forma scritta" non era stato soddisfatto.

Risorse

  1. Corte di Cassazione, 27 febbraio 2014, 8 Ob A 38/13s.
  2. CGCE 1976, 1831 nota marginale 12 - Estatis Salotti/Rüwa; RIS-Justiz RS0115733; in particolare, 1 Ob 98/11k; Brenn, Europäischer Zivilprozess nota marginale 56; Tiefenthaler in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³ Art 23 EuGVVO nota marginale 29.