Decisione della Corte Suprema austriaca nella causa OGH 18 OCg 9/19a: negata la richiesta di annullamento di un lodo arbitrale per motivi di ordine pubblico austriaco
Pubblicazioni: novembre 26, 2020
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Introduzione
Il 15 gennaio 2020 la Corte Suprema austriaca ha valutato se un lodo arbitrale definitivo nel merito violasse l'ordine pubblico austriaco (caso: OGH 18 OCg 9/19a). L'arbitrato sottostante è stato condotto secondo le regole del Vienna International Arbitral Centre (VIAC) con sede a Vienna. Il convenuto è rimasto soccombente nel lodo del tribunale del 17 maggio 2019 (caso: AZ SCH-5533) e ha cercato di annullare il lodo chiedendo alla Corte Suprema austriaca di annullarlo per due motivi distinti, vale a dire: (1) una violazione del suo diritto di essere ascoltato; e (2) una violazione dell'ordine pubblico formale austriaco.
I fatti
L'affermazione del convenuto di un difetto nel lodo arbitrale VIAC sottostante si basava sulla mancata inclusione di prove e sull'annullamento di un'udienza orale programmata nel merito.
In una conference call del 17 settembre 2018, le parti avevano concordato di tenere un'udienza orale tra il 7 e il 10 gennaio 2019 con la presenza di testimoni. La teleconferenza ha costituito il calendario procedurale concordato e ha posto le basi della prima ordinanza procedurale del tribunale arbitrale. Il 4 ottobre 2018 il convenuto (il "ricorrente" nel procedimento della Corte suprema) ha nominato due testimoni, ma non ha presentato le loro deposizioni scritte. La presentazione di una dichiarazione testimoniale scritta era - in conformità con la prima ordinanza procedurale - un prerequisito per l'audizione di potenziali testimoni in un'udienza orale. Il 19 ottobre 2018 il tribunale arbitrale ha informato le parti che avrebbe tenuto un'udienza di due giorni entro i termini concordati e successivamente, il 3 dicembre 2018, ha annunciato che l'udienza si sarebbe svolta il 9 e 10 gennaio 2019. Il 14 dicembre 2018, la parte convenuta ha annunciato che non sarebbe stata in grado di partecipare all'udienza a causa di altri impegni di lavoro e ha quindi chiesto che l'udienza fosse riprogrammata. Il 15 dicembre 2018 il tribunale arbitrale ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dalla parte convenuta in quanto la richiesta era stata presentata "troppo tardi". Con un'e-mail del 21 dicembre 2018, la parte convenuta ha chiesto nuovamente che l'udienza fosse rinviata per consentire l'audizione dei suoi testimoni.
Il 2 gennaio 2019 il tribunale arbitrale ha deciso di annullare l'udienza prevista per il 9 e 10 gennaio 2019 e di decidere il merito del caso sulla base delle memorie scritte precedentemente presentate. A questo proposito, il tribunale arbitrale ha ritenuto che l'udienza non fosse necessaria in quanto il convenuto non aveva presentato alcuna testimonianza scritta e si era anche rifiutato di presentarsi alla data concordata. Il tribunale arbitrale ha quindi emesso il lodo il 17 maggio 2019 senza tenere un'udienza.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del lodo e ha invocato il § 611, paragrafi 2 (2) e 5 (3). 2 (2) e (5) del Codice di procedura civile austriaco ("Zivilprozessordnung" o "ZPO"), lamentando una violazione del suo diritto di essere ascoltato e dell'ordine pubblico formale austriaco.
La decisione
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, ritenendo che non vi fosse alcuna violazione dell'ordine pubblico austriaco sulla base dei fatti presentati dal ricorrente. La Corte ha affermato che i motivi di annullamento sono soddisfatti solo se sono stati violati i valori fondamentali del sistema giuridico austriaco, compresi i principi di una procedura ordinata. A questo proposito, è decisivo il risultato del lodo arbitrale e non il ragionamento del tribunale arbitrale. Nella sua decisione, la Corte ha preso in considerazione due punti: (1) l'annullamento dell'udienza e (2) la mancata inclusione di prove/testimoni.
Per quanto riguarda l'udienza, la Corte ha ribadito la giurisprudenza consolidata e ha affermato che solo la totale mancanza di arbitrato equivale a una violazione del diritto al contraddittorio.[1] La data fissata dal tribunale arbitrale rientrava nei tempi concordati dalle parti ed entrambe le parti avevano tempo sufficiente per opporsi alla fissazione dell'udienza. Facendo riferimento alle circostanze di fatto in questione, la Corte ha ritenuto che la decisione del tribunale arbitrale di respingere la richiesta di rinvio del ricorrente e successivamente di annullare l'udienza non violasse i principi fondamentali del diritto processuale austriaco e il diritto di essere ascoltati ai sensi del § 611, comma 2 (2) ZPO.
Per quanto riguarda la mancata inclusione dei testimoni, la Corte ha nuovamente fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata e ha affermato che la mancata inclusione delle prove richieste non comporta di per sé l'annullamento di un lodo arbitrale.[2] I valori fondamentali del diritto procedurale sarebbero stati violati solo se il tribunale arbitrale avesse agito in modo arbitrario. La Corte ha inoltre affermato che, a causa della mancanza di dichiarazioni testimoniali scritte, era ragionevole per il tribunale arbitrale presumere che non sarebbero state presentate prove testimoniali, e che il tribunale non ha quindi agito in modo arbitrario nel determinare che un'udienza orale non era necessaria.
La Corte ha tuttavia fatto riferimento al § 598 ZPO che stabilisce che: "[a meno che le parti non abbiano concordato diversamente, il tribunale arbitrale decide se tenere udienze orali o se il procedimento si svolge per iscritto. Se le parti non hanno escluso un'udienza orale, il tribunale arbitrale terrà tale udienza in una fase appropriata del procedimento se richiesto da una parte"[3]. In altre parole, dal momento che un'udienza orale non è stata esplicitamente esclusa dalle parti, e dal momento che il ricorrente ha effettivamente presentato una richiesta di udienza orale, il tribunale arbitrale avrebbe dovuto in teoria tenere un'udienza orale. A questo proposito, la Corte ha anche richiamato una precedente decisione per confermare che la mancata celebrazione di un'udienza orale potrebbe essere considerata una violazione del diritto processuale austriaco fondamentale che porta all'annullamento di un lodo arbitrale.[4]
Ciononostante, la Corte ha ritenuto che la violazione del principio sancito dal § 598 dello ZPO, nel caso di specie, si traducesse solo in una violazione "regolare" e non "obbligatoria" dell'ordine pubblico formale austriaco, necessaria per l'annullamento di un lodo. Decisivo in questa valutazione è stato il fatto che la richiesta del ricorrente di un'udienza orale è stata presentata dopo il termine procedurale concordato. È interessante notare che, in base al diritto processuale austriaco, se un tribunale statale si trovasse di fronte alle stesse circostanze di fatto, il rispettivo tribunale statale sarebbe obbligato a tenere un'udienza orale, anche se ritiene che tale udienza non sia necessaria.
In conclusione, la Corte Suprema ha ritenuto che il lodo arbitrale non violasse il diritto del convenuto di essere ascoltato (§ 611 par. 2 (2) ZPO) o i valori fondamentali del sistema giuridico austriaco (§ 611 par. 2 (5) ZPO) e ha quindi respinto la richiesta del ricorrente di annullare il lodo arbitrale.
Commento
La Corte Suprema ha nuovamente stabilito che l'eccezione di ordine pubblico può essere utilizzata solo nei casi più straordinari. Questa decisione della Corte Suprema si aggiunge alla lunga lista di casi in cui la richiesta di annullamento di un lodo arbitrale è stata respinta e ricorda l'elevata soglia della Corte Suprema austriaca per determinare potenziali violazioni dell'ordine pubblico austriaco.
In questo caso particolare, tuttavia, è interessante l'approccio della Corte Suprema austriaca nel valutare la condotta di un tribunale arbitrale rispetto a quella di un tribunale statale. Come si è detto, la Corte Suprema ha ritenuto che se le circostanze di fatto di questo caso fossero state applicate a un procedimento statale, si sarebbe verificata una violazione dell'ordine pubblico austriaco. Si potrebbe quindi sostenere che la decisione della Corte Suprema a questo proposito sia contraddittoria, sollevando al contempo la questione se e in che misura la condotta dei tribunali arbitrali e dei tribunali statali debba essere valutata in base agli stessi standard.
Risorse
- Caso della Corte Suprema austriaca OGH 18 OCg 3/16i.
- Sentenza della Corte Suprema austriaca OGH 18 OCg 2/16t.
- § 598 ZPO.
- Sentenza della Corte Suprema austriaca OGH 7 Ob 111/10i.