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La High Court si è recentemente pronunciata sul luogo in cui si verifica il primo danno in relazione alle richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto, come indicato nell'articolo 5(3) del Regolamento UE Bruxelles I.[1]
L'articolo 5(3) stabilisce che:
"una persona domiciliata in uno Stato membro può essere citata in un altro Stato membro - in particolare davanti al giudice in cui l'evento dannoso si è verificato o può verificarsi - in caso di illecito civile o azioni analoghe o se le richieste derivanti da tale azione sono alla base di un procedimento".
Nel procedimento d'appello, l'Alta Corte ha chiesto alla Corte di giustizia europea (CGUE) di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione della giurisdizione, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.[2]
Nella sua decisione del 16 gennaio 2014[3], la CGUE ha affermato che il regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui un produttore viene citato in giudizio sulla base della responsabilità per un prodotto difettoso, il luogo dell'evento dannoso è quello in cui il prodotto in questione è stato fabbricato.
Risorse
- Caso OGH 7 Ob 19/14s, del 26 febbraio 2014.
- 7 Ob 187/12v.
- Caso C-45/13.
