Metodi disponibili

I principali metodi extragiudiziali previsti dalla legge sono l'arbitrato, la mediazione (soprattutto in materia di diritto di famiglia) e le commissioni di conciliazione in materia di alloggi o di telecomunicazioni. Inoltre, diversi ordini professionali (avvocati, notai, medici, ingegneri civili) prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie tra i loro membri o tra i membri e i clienti.

La risoluzione alternativa delle controversie è obbligatoria in Austria?

L'ADR favorisce il principio dell'autonomia delle parti. Un tribunale austriaco può, ad esempio, raccomandare la mediazione tra le parti durante un'udienza preliminare. Tuttavia, non esiste un obbligo legale di ricorrere all'ADR prima della causa. Tuttavia, i potenziali ricorrenti e convenuti possono consultare i propri consulenti legali in merito a possibili soluzioni ADR, oltre a presentare un reclamo in tribunale.

Quadro legale

La legge sull'arbitrato è contenuta nelle sezioni 577-618 ACCP. Queste disposizioni regolano le procedure di arbitrato sia nazionali che internazionali. I procedimenti esecutivi sono regolati dalla legge austriaca sull'esecuzione forzata. Inoltre, l'Austria ha ratificato le seguenti convenzioni multilaterali relative all'arbitrato:

  • la Convenzione di New York, 31 luglio 1961 (l'Austria ha fatto una notifica ai sensi dell'articolo I(3), dichiarando che avrebbe riconosciuto ed eseguito solo le sentenze rese in altri stati contraenti di questa convenzione);
  • il Protocollo sulle clausole arbitrali, Ginevra, 13 marzo 1928;
  • la Convenzione sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, Ginevra, 18 ottobre 1930;
  • la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (e l'accordo relativo alla sua applicazione), 4 giugno 1964; e
  • la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, 24 giugno 1971.

L'Austria ha anche firmato 69 trattati bilaterali di investimento (BIT), di cui 62 sono stati ratificati. Il riconoscimento delle sentenze straniere è regolato nei suddetti trattati multilaterali e bilaterali a cui l'Austria ha aderito.

La mediazione in Austria è regolata dalla legge sulla mediazione di diritto civile (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, ZivMediatG), che costituisce il quadro giuridico per le questioni centrali della mediazione, tra cui la definizione di mediazione, la formazione necessaria per diventare mediatore in Austria e i diritti e i doveri dei mediatori registrati.

Assistenza giudiziaria

I tribunali austriaci hanno ruoli di gestione limitati per quanto riguarda i processi ADR e l'assistenza dei tribunali all'ADR si riflette principalmente nell'incoraggiamento informale dei tribunali alle parti di esplorare le opzioni di composizione o di rivolgersi prima ai mediatori. Tuttavia, questo non è affatto obbligatorio e non c'è nessuna regola nel diritto austriaco che richieda alle parti di considerare l'ADR prima di iniziare l'arbitrato o la causa.

L'intervento dei tribunali nei procedimenti arbitrali è stabilito dalle sezioni 577-618 dell'ACCP, che autorizzano i tribunali a emettere misure provvisorie, assistere alla nomina degli arbitri, rivedere le decisioni di sfida, decidere sulla cessazione anticipata del mandato di un arbitro, eseguire misure provvisorie e protettive, eseguire l'assistenza giudiziaria relativa agli atti giudiziari che il tribunale arbitrale non ha il potere di eseguire, decidere su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale, determinare l'esistenza o la non esistenza di un lodo arbitrale, riconoscere ed eseguire i lodi.

Vale anche la pena di notare che alcuni tribunali austriaci, tra cui il Tribunale commerciale di Vienna, offrono programmi di mediazione in tribunale che prevedono per le parti in causa l'opportunità di optare per la mediazione come alternativa al processo, a condizione che il giudice ritenga che il caso possa trarre beneficio dalla mediazione.

Effetto legale

I lodi arbitrali resi in Austria, secondo la sezione 607 ACCP, hanno l'effetto di una sentenza giudiziaria definitiva tra le parti. Una transazione arbitrale e un lodo a condizioni concordate hanno un titolo esecutivo (sezione 1(16) della legge austriaca sull'esecuzione). Tuttavia, solo i lodi arbitrali a condizioni concordate, e non le liquidazioni arbitrali, possono essere impugnati secondo la Sezione 611 ACCP.

Ai sensi dell'articolo 433a ACCP, una transazione giudiziaria può in qualsiasi tribunale distrettuale sul contenuto di un accordo di mediazione scritto. Pertanto, un accordo di mediazione scritto raggiunto dalle parti è esecutivo.

Istituzioni arbitrali in Austria

Il Vienna International Arbitral Centre (VIAC) è l'istituzione principale in Austria e amministra i procedimenti di arbitrato e mediazione nazionali e internazionali. Il VIAC fornisce regole per l'arbitrato (Vienna Rules) e la mediazione (Vienna Mediation Rules) e, a partire dal 1° luglio 2021, ha adottato regole per l'arbitrato e la mediazione sugli investimenti. Gli arbitri competenti sono scelti dalle parti stesse o dal consiglio del VIAC da una lista di arbitri e mediatori fornita sul sito web del VIAC.

L'Austria è diventata una destinazione popolare nel campo della risoluzione delle controversie internazionali. Oltre al VIAC, altre istituzioni arbitrali in Austria sono il Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna e il Tribunale di Salisburgo. Corte Arbitrale. Inoltre, l'Austria ospita l'annuale Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, il più grande moot al mondo nel suo settore.

Premi

L'articolo 6 (1.8) delle Regole di Vienna prevede tre categorie di premi: intermedio, parziale, e finale. I premi sono definitivi e vincolanti per le parti.

Inoltre, le Regole di Vienna prevedono esplicitamente che se le parti impegnate in un arbitrato si accordano mentre il procedimento è ancora in corso, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale può registrare una transazione arbitrale e/o rendere un lodo a condizioni concordate (articolo 37 delle Regole di Vienna). Un lodo su base concordata ha le stesse qualifiche giuridiche di un lodo definitivo sul merito della causa.

Modifiche, spiegazioni e integrazioni di premi

Una volta che il lodo è stato reso, il tribunale arbitrale diventa functus officio il che implica che il lodo non può essere modificato dal tribunale. Tuttavia, secondo il regolamento VIAC, le parti possono richiedere al tribunale arbitrale di emettere correzioni agli errori nel lodo, eventuali spiegazioni correlate, o un lodo aggiuntivo sulle richieste avanzate nell'arbitrato ma non risolte nei lodi. Il tribunale arbitrale decide su tale richiesta. Nel frattempo, il tribunale può emettere tali correzioni o aggiunte al lodo di propria iniziativa entro quattro settimane dalla data del lodo.

Un chiarimento e una correzione costituiscono parti del lodo originario e non hanno alcun effetto sul decorso del termine per impugnare il lodo e non possono essere annullati in un procedimento autonomo. Tuttavia, un lodo aggiuntivo rappresenta un nuovo lodo, l'annullamento di un lodo separato. Pertanto, può essere annullato in un procedimento separato e il termine per impugnarlo inizia a decorrere dal momento in cui la parte che chiede l'annullamento riceve il lodo.

Riconoscimento, esecuzione e annullamento dei lodi arbitrali

Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali sono regolati dalla legge austriaca sull'esecuzione e da disposizioni specifiche dell'ACCP. I lodi nazionali rappresentano di per sé dei titoli esecutivi e quindi non richiedono un riconoscimento preventivo. Tuttavia, i lodi internazionali vengono sottoposti a una procedura di riconoscimento per acquisire lo status di titoli esecutivi in Austria. Anche le sentenze parziali e provvisorie sono esecutive in Austria.

Le regole sull'impugnazione dei lodi arbitrali sono contenute nella legge austriaca sull'arbitrato del 2013 (sezioni 577-618 ACCP). Secondo la sezione 611(4) ACCP, il termine per un'azione di annullamento di un lodo è di tre mesi a partire dalla data di notifica del lodo. Tale azione è soggetta al controllo della Corte Suprema austriaca che agisce come prima e ultima istanza - ad eccezione degli arbitrati in materia di diritto dei consumatori e del lavoro.

Le suddette leggi statutarie sono subordinate al diritto internazionale. In caso di conflitto tra le norme nazionali e le norme derivanti dalla moltitudine di trattati bilaterali e multilaterali ratificati dall'Austria e che regolano il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, prevalgono le norme di diritto internazionale. In particolare, laddove applicabile, la Convenzione di New York prevale sulla maggior parte delle disposizioni nazionali.

I principali metodi extragiudiziali previsti dalla legge sono l'arbitrato, la mediazione (soprattutto in materia di diritto di famiglia) e le commissioni di conciliazione in materia di alloggi o di telecomunicazioni. Inoltre, diversi ordini professionali (avvocati, notai, medici, ingegneri civili) prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie tra i loro membri o tra i membri e i clienti.

La risoluzione alternativa delle controversie è obbligatoria in Austria?

L'ADR per progettazione favorisce il principio dell'autonomia delle parti. Un tribunale austriaco potrebbe, per esempio, raccomandare la mediazione tra le parti durante un'udienza preliminare. Tuttavia, non c'è alcun obbligo legale di perseguire l'ADR prima del processo. I potenziali attori e convenuti possono comunque consultare i loro consulenti legali su possibili soluzioni ADR, oltre a presentare un reclamo in tribunale.

La legge sull'arbitrato è contenuta nelle sezioni 577-618 ACCP. Queste disposizioni regolano le procedure di arbitrato sia nazionali che internazionali. I procedimenti esecutivi sono regolati dalla legge austriaca sull'esecuzione forzata. Inoltre, l'Austria ha ratificato le seguenti convenzioni multilaterali relative all'arbitrato:

  • la Convenzione di New York, 31 luglio 1961 (l'Austria ha fatto una notifica ai sensi dell'articolo I(3), dichiarando che avrebbe riconosciuto ed eseguito solo le sentenze rese in altri stati contraenti di questa convenzione);
  • il Protocollo sulle clausole arbitrali, Ginevra, 13 marzo 1928;
  • la Convenzione sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, Ginevra, 18 ottobre 1930;
  • la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (e l'accordo relativo alla sua applicazione), 4 giugno 1964; e
  • la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, 24 giugno 1971.

L'Austria ha anche firmato 69 trattati bilaterali di investimento (BIT), di cui 62 sono stati ratificati. Il riconoscimento delle sentenze straniere è regolato nei suddetti trattati multilaterali e bilaterali a cui l'Austria ha aderito.

La mediazione in Austria è regolata dalla legge sulla mediazione di diritto civile (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, ZivMediatG), che è il quadro giuridico per le questioni centrali della mediazione, compresa la definizione di mediazione, la formazione necessaria per diventare un mediatore in Austria, e i diritti e i doveri dei mediatori registrati.

I tribunali austriaci hanno ruoli di gestione limitati per quanto riguarda i processi ADR e l'assistenza dei tribunali all'ADR si riflette principalmente nell'incoraggiamento informale dei tribunali alle parti di esplorare le opzioni di composizione o di rivolgersi prima ai mediatori. Tuttavia, questo non è affatto obbligatorio e non c'è nessuna regola nel diritto austriaco che richieda alle parti di considerare l'ADR prima di iniziare l'arbitrato o la causa.

L'intervento dei tribunali nei procedimenti arbitrali è stabilito dalle sezioni 577-618 dell'ACCP, che autorizzano i tribunali a emettere misure provvisorie, assistere alla nomina degli arbitri, rivedere le decisioni di sfida, decidere sulla cessazione anticipata del mandato di un arbitro, eseguire misure provvisorie e protettive, eseguire l'assistenza giudiziaria relativa agli atti giudiziari che il tribunale arbitrale non ha il potere di eseguire, decidere su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale, determinare l'esistenza o la non esistenza di un lodo arbitrale, riconoscere ed eseguire i lodi.

Vale anche la pena notare che alcuni tribunali austriaci, tra cui il tribunale commerciale di Vienna, offrono programmi di mediazione annessi al tribunale che danno alle parti in causa la possibilità di optare per la mediazione come alternativa al processo giudiziario, a condizione che il giudice ritenga che la causa possa beneficiare della mediazione.

I lodi arbitrali resi in Austria, secondo la sezione 607 ACCP, hanno l'effetto di una sentenza giudiziaria definitiva tra le parti. Una transazione arbitrale e un lodo a condizioni concordate hanno un titolo esecutivo (sezione 1(16) della legge austriaca sull'esecuzione). Tuttavia, solo i lodi arbitrali a condizioni concordate, e non le liquidazioni arbitrali, possono essere impugnati secondo la Sezione 611 ACCP.

Ai sensi della Sezione 433a dell'ACCP, un accordo giudiziario può essere raggiunto in qualsiasi tribunale distrettuale sul contenuto di un accordo di mediazione scritto. Come tale, un accordo di mediazione scritto raggiunto dalle parti è esecutivo.

Il Vienna International Arbitral Centre (VIAC) è l'istituzione principale in Austria e amministra i procedimenti di arbitrato e mediazione nazionali e internazionali. Il VIAC fornisce regole per l'arbitrato (Vienna Rules) e la mediazione (Vienna Mediation Rules) e, a partire dal 1° luglio 2021, ha adottato regole per l'arbitrato e la mediazione sugli investimenti. Gli arbitri competenti sono scelti dalle parti stesse o dal consiglio del VIAC da una lista di arbitri e mediatori fornita sul sito web del VIAC.

L'Austria è diventata una destinazione popolare nel campo della risoluzione delle controversie internazionali. Oltre al VIAC, altre istituzioni arbitrali in Austria sono la Corte di arbitrato della Borsa merci di Vienna e la Corte di arbitrato di Salisburgo. Inoltre, l'Austria ospita l'annuale Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, il più grande moot al mondo nel suo campo.

L'articolo 6 (1.8) delle Regole di Vienna prevede tre categorie di premi: intermedio, parziale, e finale. I premi sono definitivi e vincolanti per le parti.

Inoltre, il Regolamento di Vienna prevede esplicitamente che se le parti impegnate in un arbitrato si accordano mentre il procedimento è ancora in corso, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale può registrare una composizione arbitrale e/o rendere un lodo a condizioni concordate (articolo 37 del Regolamento di Vienna). Tale lodo a condizioni concordate ha le stesse qualifiche giuridiche di un lodo definitivo sul merito della causa.

Una volta che il lodo è stato reso, il tribunale arbitrale diventa functus officio il che implica che il lodo non può essere modificato dal tribunale. Tuttavia, secondo il regolamento VIAC, le parti possono richiedere al tribunale arbitrale di emettere correzioni agli errori nel lodo, eventuali spiegazioni correlate, o un lodo aggiuntivo sulle richieste avanzate nell'arbitrato ma non risolte nei lodi. Il tribunale arbitrale decide su tale richiesta. Nel frattempo, il tribunale può emettere tali correzioni o aggiunte al lodo di propria iniziativa entro quattro settimane dalla data del lodo.

Un chiarimento e una correzione costituiscono parti del lodo originale e non hanno alcun effetto sul decorso del termine per impugnare il lodo e non possono essere annullati in procedimenti indipendenti. Tuttavia, un lodo aggiuntivo rappresenta un lodo nuovo e separato. Pertanto, può essere annullato in un procedimento separato e il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal ricevimento del lodo da parte della parte che chiede l'annullamento.

Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali sono regolati dalla legge austriaca sull'esecuzione e da disposizioni specifiche dell'ACCP. I lodi nazionali rappresentano di per sé dei titoli esecutivi e quindi non richiedono un riconoscimento preventivo. Tuttavia, i lodi internazionali vengono sottoposti a una procedura di riconoscimento per acquisire lo status di titoli esecutivi in Austria. Anche le sentenze parziali e provvisorie sono esecutive in Austria.

Le regole sull'impugnazione dei lodi arbitrali sono contenute nella legge austriaca sull'arbitrato del 2013 (sezioni 577-618 ACCP). Secondo la sezione 611(4) ACCP, il termine per un'azione di annullamento di un lodo è di tre mesi a partire dalla data di notifica del lodo. Tale azione è soggetta al controllo della Corte Suprema austriaca che agisce come prima e ultima istanza - ad eccezione degli arbitrati in materia di diritto dei consumatori e del lavoro.

Le suddette leggi statutarie sono subordinate al diritto internazionale. In caso di conflitto tra le norme nazionali e le norme derivanti dalla moltitudine di trattati bilaterali e multilaterali ratificati dall'Austria e che regolano il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, prevalgono le norme di diritto internazionale. In particolare, laddove applicabile, la Convenzione di New York prevale sulla maggior parte delle disposizioni nazionali.