La Corte Suprema conferma la sospensione del procedimento per casi simili
Autore: Klaus Oblin
Il 15 luglio 2011(1) la Corte Suprema ha confermato che il successore universale di una parte in un procedimento è considerato "la stessa parte", come previsto dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Qualora dinanzi ai giudici di Stati membri diversi siano stati proposti procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo e tra le stesse parti, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Secondo la prassi consolidata della Corte di giustizia europea (CGCE), la nozione di "stessa causa di azione" dovrebbe essere interpretata e applicata per promuovere lo scopo del regolamento piuttosto che il rispettivo diritto processuale nazionale. La CGCE interpreta ampiamente l'oggetto della controversia.
Il tribunale ha sostenuto che ciò non significa che il sollievo richiesto debba essere identico, ma poiché entrambe le controversie legali ruotano intorno alla stessa questione, solo una decisione coerente è possibile per entrambe le parti. L'articolo 27 mira ad evitare il verificarsi di sentenze contraddittorie, nel senso della clausola di incompatibilità di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. Inoltre, la formulazione del provvedimento richiesto non ha alcuna importanza. L'articolo 27 si applica anche se un'azione per una decisione declaratoria negativa si trova di fronte ad un'azione di esecuzione successiva.
Il tribunale ha inoltre sostenuto che, secondo la prassi consolidata della CGCE, la nozione di una stessa parte potrebbe - in casi eccezionali - applicarsi anche alle parti che non partecipano direttamente al procedimento ma sono obbligatoriamente interessate dalla decisione.
Considerando gli effetti della successione universale, non sarebbe in linea con lo scopo centrale del regolamento (ossia impedire costosi procedimenti paralleli e decisioni contraddittorie di diversi giudici nazionali che trattano la stessa questione) non trattare un successore universale come la stessa parte definita all'articolo 27.
La sospensione del procedimento non deve dipendere da un esame della giurisdizione o della competenza del tribunale adito per primo, anche se l'attore ha sostenuto che con la sua prelazione il convenuto voleva ottenere un vantaggio ingiustificato di ubicazione.
Note finali