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Norme sul rimborso delle spese e sull'ordine pubblico

Autore: Klaus Oblin

Background

Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte,(1) l'obiezione di una violazione dell'ordine pubblico non può portare a una valutazione della sentenza straniera sulla base dei fatti sottostanti o dell'applicazione della legge, in quanto non è consentita una verifica nel merito (contrariamente alla clausola dell'articolo 6 dell'Accordo tra Austria e Liechtenstein sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali, delle transazioni amichevoli e dei documenti pubblici).(2)

Uso delle obiezioni

Molti studiosi di diritto ritengono che l'eccezione debba essere usata con parsimonia per evitare effetti negativi sproporzionati sull'accordo internazionale delle decisioni. Inoltre, le obiezioni possono essere utilizzate solo se il titolo straniero si basa su un'argomentazione giuridica del tutto incompatibile con l'ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, non tutte le deviazioni dal diritto processuale austriaco rendono l'esecuzione di un titolo straniero incompatibile con l'ordinamento giuridico. Una violazione dell'ordine pubblico sarà determinata sulla base di tutti i fatti di ogni singolo caso.

Applicabilità al patrocinio a spese dello Stato

Nel 2004 è stato introdotto in Austria l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di procedura civile (secondo il quale non vi è alcun rimborso delle spese nelle cause di patrocinio a spese dello Stato). Prima di allora, era consuetudine che la parte la cui denuncia contro la concessione del patrocinio a spese dello Stato riuscisse a ottenere il rimborso delle spese processuali.

Pertanto, una legge straniera che consente il rimborso delle spese nei casi di assistenza legale non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Inoltre, le norme di procedura civile del Liechtenstein relative al rimborso delle spese nei casi di assistenza legale non violano l'ordine pubblico.

Note finali

(1) Caso 3 Ob 46/13f, del 21 agosto 2013.

(2) Federale Gazzetta giuridica (114/1975).