Austria: Sfidare gli arbitri: Un aggiornamento dalla Corte Suprema austriaca
Autore: Per Neuburger
Il 23 luglio 2020, la Corte suprema austriaca (Oberste Gerichtshof, OGH) ha reso la sua decisione in 18 ONc 1/20x,1 in cui ha considerato una sfida (ripetuta) di un arbitro in un procedimento VIAC.
Fatti
Il Resistente nel procedimento arbitrale aveva già obiettato senza successo alla nomina dell'arbitro in una precedente occasione. Attingendo all'articolo 20 del Regolamento di Vienna, il Resistente aveva espresso dubbi sull'imparzialità e l'indipendenza nella loro prima contestazione formale nel maggio 2019.
Il consiglio VIAC, che ha la giurisdizione di decidere su una sfida se l'arbitro non si dimette, ha negato la richiesta nel giugno 2019. All'inizio del 2020, l'arbitro è stato nominato come membro del consiglio VIAC. Citando ulteriori, nuove preoccupazioni sull'imparzialità e l'indipendenza, il convenuto ha nuovamente contestato la nomina dell'arbitro, ma questa richiesta è stata nuovamente negata nel marzo 2020 dal consiglio VIAC.
La sezione 589(3) del codice civile austriaco (Zivilprozessordnung, ZPO) stabilisce un termine rigoroso di quattro settimane per ricorrere all'OGH per una parte la cui contestazione di un arbitro è stata rifiutata dal tribunale. Il periodo di quattro settimane inizia quando una parte - con qualsiasi mezzo - è venuta a conoscenza del rifiuto. Una volta trascorso questo periodo, alla parte è precluso il ricorso.
Il convenuto ha presentato una petizione all'OGH per consentire la loro sfida e per far dichiarare l'arbitro parziale nei confronti del ricorrente. Poiché la sfida iniziale è stata negata nel giugno 2019, il limite di tempo di quattro settimane, stabilito dalla sezione 589(3) ZPO, era già scaduto da tempo quando la richiesta è stata presentata alla Corte.
La posizione OGH
L'OGH ha ribadito che se un ricorso a un arbitro non ha successo e la Corte non viene interpellata entro il termine richiesto, un ulteriore ricorso deve essere escluso e dichiarato ingiustificato.
Tuttavia, ha anche affermato che la rivalutazione di un motivo di rifiuto già riconosciuto come ingiustificato richiede l'affermazione di nuove circostanze, che rientrano nello stesso quadro sostanziale e sono, almeno astrattamente, idonee a portare ad una diversa valutazione (complessiva). Queste nuove circostanze sono state considerate presenti nel caso in questione.
Commento
Mentre l'OGH alla fine ha respinto la sfida contro l'arbitro nominato, questo caso è degno di nota per il riconoscimento che il ricorso alla Corte può essere concesso anche dopo che il periodo stabilito nella sezione 589(3) ZPO è passato, a condizione che il suddetto emergere di nuove circostanze.
Nota
1. OGH 23.7.2020, 18 ONc 1/20x
Il contenuto di questo articolo intende fornire una guida generale all'argomento. Si consiglia di richiedere una consulenza specialistica sulle vostre circostanze specifiche.