Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere - Guida comparativa
Autore: Dr Klaus Oblin, Neva Cirkveni
1. Quadro giuridico e giudiziario
1.1 Quali disposizioni legislative e regolamentari regolano il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere nella sua giurisdizione?
Oltre agli strumenti bilaterali e multilaterali discussi di seguito, la legge austriaca sull'esecuzione, il codice di procedura civile austriaco e la legge austriaca sulla giurisdizione regolano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere. In caso di conflitto tra le disposizioni di legge e le disposizioni dei trattati applicabili, queste ultime prevarranno. Sebbene la giurisprudenza austriaca non sia vincolante, viene presa in attenta considerazione.
1.2 Quali strumenti bilaterali e multilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere hanno effetto nella sua giurisdizione?
L'Austria è firmataria di molti strumenti bilaterali e multilaterali. Il più importante a questo proposito è il regolamento UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (regolamento Bruxelles Ia). Il regolamento Bruxelles Ia stabilisce regole uniformi per facilitare la libera circolazione delle sentenze nell'Unione europea e si applica ai procedimenti legali avviati a partire dal 10 gennaio 2015. Il regolamento Bruxelles Ia sostituisce il regolamento UE 1215/2012 del 22 dicembre 2000 (il regolamento Bruxelles I; insieme al regolamento Bruxelles Ia, "il regime di Bruxelles"), che rimane applicabile a tutti i procedimenti giudiziari avviati prima del 10 gennaio 2015.
Altri strumenti riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere, sia tra Stati membri dell'UE che tra Stati non membri dell'UE, sono riportati nella tabella seguente.
Strumento | Scopo | Giurisdizione | ||
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (Bruxelles IIa) | Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale | UE | ||
Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 | Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati | UE | ||
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 | Procedura europea d'ingiunzione di pagamento | UE | ||
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 | Procedura europea per le controversie di modesta entità | UE | ||
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 | Giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari | UE | ||
Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 | Ha istituito la procedura europea di ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale | UE | ||
Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 | Procedura d'insolvenza | UE | ||
Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 | Cooperazione rafforzata in materia di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate | UE | ||
La Convenzione sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano) | Facilita il mutuo riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali degli Stati membri dell'UE e degli altri Stati contraenti | UE e Islanda, Norvegia e Svizzera | ||
Il trattato sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici in materia civile e commerciale del 23 giugno 1977 | Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze | Bilaterale (Austria e Tunisia) | ||
La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, dei lodi arbitrali, delle transazioni e degli atti pubblici del 5 luglio 1973 | Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze | Bilaterale (Austria e Liechtenstein) | ||
La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione reciproca delle decisioni in materia civile e commerciale del 6 giugno 1966 | Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze | Bilaterale (Austria e Israele) | ||
Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 10 giugno 1958 | Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri | Multilaterale (tutti i firmatari della convenzione) |
1.3 Quali tribunali sono competenti a trattare le domande di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere?
Secondo la legge sull'esecuzione, il tribunale competente per la dichiarazione di esecutività, in generale, è il tribunale distrettuale del domicilio della parte avversa. Una volta che la dichiarazione di esecutività è stata ottenuta ed è efficace, la sentenza straniera può essere eseguita. Il tribunale per la dichiarazione di esecutività e il tribunale per la mozione di esecuzione sono diversi. Il tribunale competente per l'istanza di esecuzione è:
- il tribunale distrettuale dove è registrata la proprietà fondiaria oggetto dell'esecuzione;
- il tribunale distrettuale dove si trovano i beni immobili non registrati;
- il tribunale distrettuale del domicilio della controparte, in caso di crediti; o
- il tribunale distrettuale del domicilio del terzo, in caso di ordini di pignoramento.
2. Requisiti per l'applicabilità
I requisiti fondamentali per l'applicabilità sono i seguenti:
- Il lodo è esecutivo nello stato di emissione della sentenza;
- Un trattato internazionale o un regolamento interno prevede espressamente la reciprocità tra l'Austria e lo stato di emissione nel riconoscimento e nell'esecuzione delle sentenze;
- L'atto introduttivo del procedimento è stato correttamente notificato al convenuto;
- La sentenza da eseguire è prodotta con una traduzione certificata; e
- Non ci sono motivi per rifiutare il riconoscimento dell'esecutività.
2.1 Quali tipi di sentenze possono essere riconosciute ed eseguite nella sua giurisdizione? Ci sono tipi di sentenze a cui è specificamente preclusa l'esecuzione?
In generale, tutte le sentenze ordinate da un tribunale straniero sono esecutive in Austria. È essenziale che la sentenza straniera rappresenti un titolo esecutivo nel suo paese d'origine e sia esecutiva in quel paese. L'articolo 403 della legge sull'esecuzione stabilisce che gli atti giuridici e/o i documenti stranieri vengono eseguiti in Austria dopo essere stati dichiarati esecutivi. Il termine "atti giuridici e/o atti" deve essere interpretato come qualsiasi sentenza emessa da una corte o da un tribunale, a condizione che il titolo esecutivo sia esecutivo nello stato di emissione della sentenza.
L'ordine pubblico austriaco deve essere considerato quando si valuta se i rimedi sono applicabili in Austria, poiché solo i rimedi che non violano i principi fondamentali del diritto austriaco saranno applicabili.
2.2 Una sentenza straniera deve essere definitiva e vincolante prima di poter essere eseguita?
In generale, la sentenza straniera non deve necessariamente essere definitiva e giuridicamente vincolante secondo le leggi del paese in cui è stata pronunciata. Finché la sentenza è esecutiva nel paese d'origine, deve essere dichiarata esecutiva anche in Austria.
Il permesso di esecuzione e l'autorizzazione all'esecuzione possono essere disposti da un tribunale austriaco, indipendentemente dal fatto che il titolo esecutivo in questione sia soggetto a un procedimento d'appello nella sua giurisdizione d'origine.
2.3 Una sentenza straniera è esecutiva se è soggetta ad appello nella giurisdizione straniera?
Ai sensi dell'articolo 406 della legge sull'esecuzione, il titolo esecutivo straniero può essere eseguito anche se è ancora soggetto a ricorso, ma è esecutivo nello stato di emissione del lodo.
In caso di ricorso contro la decisione di concedere una dichiarazione di esecutività, il giudice d'appello può sospendere il procedimento fino a quando la decisione straniera non sia diventata definitiva e vincolante.
2.4 Qual è il termine di prescrizione per presentare una domanda di riconoscimento ed esecuzione?
I termini di prescrizione variano a seconda del credito in questione e della legge applicabile a tale credito. Secondo la legge austriaca, una sentenza può essere eseguita entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore legale. Il periodo di prescrizione inizia dal giorno in cui la sentenza è diventata legalmente vincolante.
Nel caso di una sentenza definitiva di un tribunale straniero, la legge austriaca distingue due scenari:
- Se la sentenza straniera è esecutiva in Austria, il termine di prescrizione deve essere valutato in base alla legge applicabile al credito riconosciuto nella sentenza. In questo caso, i tribunali austriaci possono respingere la dichiarazione di esecutività se, secondo il diritto straniero applicabile, il diritto di eseguire la sentenza è già caduto in prescrizione.
- Se la sentenza straniera non è esecutiva in Austria, tale sentenza definitiva interrompe semplicemente i termini di prescrizione secondo la legge applicabile al credito riconosciuto nella sentenza e fa ricominciare il periodo di prescrizione.
3. Processo di riconoscimento e applicazione
3.1 Il riconoscimento di una sentenza straniera è un processo separato dall'esecuzione e ha effetti giuridici separati?
L'esecuzione di sentenze straniere in Austria è subordinata alla richiesta e al rilascio di una dichiarazione di esecutività. Una volta che la dichiarazione è efficace, la sentenza può essere eseguita. Tuttavia, la richiesta di una dichiarazione di esecutività e l'istanza di esecuzione possono essere presentate contemporaneamente.
D'altra parte, sotto il regime di Bruxelles, una sentenza pronunciata in uno stato membro dell'UE è riconosciuta in altri stati membri senza alcuna procedura di riconoscimento separata. Inoltre, una sentenza emessa in uno stato membro dell'UE ed esecutiva in quello stato membro è anche esecutiva in qualsiasi altro stato membro senza una dichiarazione di esecutività. Il creditore della sentenza deve solo fornire una copia della sentenza e un certificato che attesti che la sentenza è esecutiva.
3.2 Qual è il processo formale per il riconoscimento e l'applicazione?
La parte che chiede l'esecuzione deve chiedere l'autorizzazione all'esecuzione al rispettivo tribunale. La richiesta di dichiarazione di esecutività deve essere presentata al tribunale del luogo in cui il debitore è domiciliato. La parte può combinare questa richiesta con una richiesta di autorizzazione all'esecuzione. In tal caso il tribunale deciderà su entrambe contemporaneamente. Una volta che una sentenza straniera è stata dichiarata esecutiva in Austria, la sua esecuzione segue le stesse regole di una sentenza nazionale, il che significa che l'esecuzione delle sentenze è regolata dalla legge sull'esecuzione.
Il tribunale esaminerà sia i motivi per la concessione del permesso che quelli per il rifiuto, basandosi solo sui documenti presentati. Ciascuna parte può impugnare l'ordinanza del tribunale distrettuale (vedi domanda 6). Se una sentenza contiene un provvedimento o un'ordinanza che non è nota in Austria, il tribunale può adattare tale provvedimento o ordinare un provvedimento noto in Austria che abbia l'effetto equivalente.
Le Fintech che raccolgono informazioni personali nel corso dello svolgimento di un'attività di m-commerce devono rispettare la PIPEDA o i suoi equivalenti provinciali, se applicabili. PIPEDA richiede alle aziende di:
- ottenere il consenso informato per la raccolta, l'uso e la divulgazione delle informazioni personali;
- hanno messo in atto misure di sicurezza adeguate per proteggere le informazioni personali; e
- in determinate circostanze, segnalare qualsiasi violazione della sicurezza che coinvolga le informazioni personali al commissario per la privacy e agli individui interessati.
Inoltre, secondo la legislazione antispam canadese, le fintech sono tenute a ottenere il consenso dei clienti prima di inviare loro messaggi elettronici commerciali, come e-mail o testi; anche se il consenso implicito può essere dedotto in alcuni casi, come quando c'è una relazione commerciale esistente come descritto nella legislazione.
3.3 Quali documenti sono necessari a sostegno di una domanda di riconoscimento ed esecuzione?
La parte deve presentare l'originale della sentenza straniera o una copia rilasciata dalla stessa autorità che ha reso la sentenza straniera. Una traduzione completa e certificata della sentenza deve accompagnare l'originale o la copia.
3.4 Quali sono le tasse da pagare per il riconoscimento e l'esecuzione?
Un'istanza di dichiarazione di esecutività non comporta spese. Tuttavia, un'istanza di esecuzione comporta il pagamento di spese processuali, a seconda dell'importo per il quale si richiede l'esecuzione. Queste spese giudiziarie devono essere pagate in base al Court Fees Act, che si applica anche all'esecuzione delle sentenze nazionali.
3.5 Il richiedente è tenuto a fornire una garanzia per i costi?
No, il richiedente il riconoscimento e l'esecuzione in generale non è tenuto a fornire una cauzione per le spese. Tuttavia, in caso di domanda di sospensione del procedimento, se la sospensione del procedimento di esecuzione può mettere in pericolo il soddisfacimento del credito del creditore esecutore, il giudice può ordinare all'istante un'adeguata cauzione.
3.6 Quanto tempo ci vuole di solito per ottenere una dichiarazione di esecutività?
Ci vogliono circa uno o due mesi per una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione in prima istanza. Questo periodo può essere esteso di un massimo di altri sei mesi se la decisione viene appellata.
3.7 Il richiedente può chiedere un provvedimento ingiuntivo mentre il processo è in corso?
Le parti del procedimento possono impugnare la decisione che concede la dichiarazione di esecutività entro quattro settimane. Tuttavia, questo ricorso non costituisce un motivo per sospendere il procedimento di esecuzione. Se la parte avversa ha impugnato il titolo esecutivo, può chiedere la sospensione del procedimento in conformità con la legge sull'esecuzione.
Se il titolo esecutivo viene modificato o sospeso nel suo paese d'origine dopo che la dichiarazione di esecutività è diventata legalmente efficace, l'opponente può presentare istanza di sospensione o modifica della dichiarazione di esecutività.
Se l'esecuzione è già approvata prima dell'emissione di una dichiarazione definitiva di esecutività, il procedimento esecutivo deve essere avviato; ma gli atti di realizzazione non devono essere avviati fino a quando la dichiarazione di esecutività non sia diventata definitiva e giuridicamente vincolante.
4. Difese
4.1 Su quali basi il convenuto può contestare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera?
Una dichiarazione di esecutività può essere negata se:
- il tribunale straniero non aveva giurisdizione sulla questione;
- il diritto di essere ascoltato è stato violato; o
- la sentenza viola l'ordine pubblico austriaco.
Una sentenza straniera non può essere rivista nel merito.
Secondo il regime di Bruxelles, nei casi in cui la sentenza è stata pronunciata da un altro Stato membro dell'UE, il riconoscimento e l'esecuzione saranno rifiutati se:
- questo sarebbe contrario all'ordine pubblico austriaco;
- l'imputato non ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio a seguito di una corretta procedura di notifica;
- il riconoscimento o l'esecuzione è inconciliabile con una precedente sentenza pronunciata in un altro Stato che riguardi le stesse parti e la stessa causa; o
- il riconoscimento o l'esecuzione è inconciliabile con una sentenza emessa in Austria che coinvolge le stesse parti.
4.2 Qual è il termine di prescrizione per presentare un ricorso?
Non c'è un periodo di prescrizione. Tuttavia, i crediti derivanti da una sentenza scadono 30 anni dopo la data in cui la sentenza è diventata definitiva e vincolante. I crediti periodici scadono dopo tre anni.
4.3 Il convenuto può chiedere un provvedimento ingiuntivo per impedire l'esecuzione mentre è in corso un ricorso?
Le parti del procedimento di esecuzione possono chiedere la sospensione del procedimento di esecuzione. La legge sull'esecuzione consente alcuni motivi per tale sospensione del procedimento, tra cui un'istanza di annullamento della sentenza o un'istanza di sospensione o modifica della dichiarazione di esecutività. Se la sospensione del procedimento esecutivo può mettere in pericolo il soddisfacimento del credito del creditore esecutore, il tribunale può ordinare all'istante un adeguato deposito cauzionale.
5. Analisi e decisione della Corte
5.1 Il tribunale controllerà la notifica del processo nel procedimento iniziale?
Sì. Sia secondo il diritto austriaco che secondo il regolamento Bruxelles Ia, la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera può essere rifiutata se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto in tempo utile per poter presentare una difesa adeguata. Tale obiezione può essere sanata se il convenuto ha partecipato a un procedimento successivo. Inoltre, secondo la giurisprudenza austriaca, se l'atto è stato notificato in una lingua straniera a un destinatario austriaco, potrebbe essere rifiutato se non viene fornita una traduzione in tedesco. Tuttavia, se il convenuto è stato in grado di comprendere l'atto, questa obiezione non sarà presa in considerazione.
5.2 Il tribunale controllerà la competenza del tribunale straniero nel procedimento iniziale?
I tribunali austriaci determineranno se, secondo le norme austriache sulla giurisdizione, il tribunale straniero aveva giurisdizione sulla questione giuridica. Un'eccezione per mancanza di giurisdizione può essere stabilita quando la sentenza contumaciale è stata pronunciata da un tribunale che non aveva giurisdizione sulla materia e al quale il convenuto non si è mai sottoposto.
Tuttavia, secondo il regime di Bruxelles, la competenza del giudice d'origine non può essere controllata dal giudice dell'esecuzione. Inoltre, il regolamento Bruxelles Ia stabilisce che il criterio dell'ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza.
5.3 Il tribunale esaminerà la sentenza straniera per verificarne la conformità con la legge applicabile e l'ordine pubblico?
In generale, i tribunali austriaci esamineranno le sentenze straniere per la conformità con l'ordine pubblico austriaco. Tuttavia, la dichiarazione di esecutività può essere rifiutata solo sulla base di una violazione dei principi fondamentali della giurisdizione austriaca, come la Costituzione o il diritto penale.
5.4 Il tribunale esaminerà il merito della sentenza straniera?
In nessun caso una sentenza straniera può essere riesaminata nel merito.
5.5 Come procederà il tribunale se la sentenza straniera è in conflitto con una sentenza precedente in relazione alla stessa controversia tra le stesse parti?
I tribunali austriaci possono rifiutarsi di rilasciare una dichiarazione di esecutività se la sentenza straniera contraddice altre sentenze definitive che coinvolgono le stesse parti. Secondo il regime di Bruxelles, un tribunale può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione se:
- la sentenza è inconciliabile con una sentenza tra le stesse parti nello Stato membro richiesto; o
- la decisione è inconciliabile con una decisione anteriore tra le stesse parti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, avente la stessa causa, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
5.6 Ci sono altri motivi per cui il giudice può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera?
Oltre ai requisiti generali per l'esecutività e il processo di revisione di cui sopra, la dichiarazione di esecutività può anche essere rifiutata se:
- il diritto di essere ascoltato è stato violato;
- la sentenza è inammissibile secondo il diritto austriaco;
- la sentenza viola l'ordine pubblico austriaco; o
- la sentenza è inconciliabile con sentenze precedenti tra le stesse parti per la stessa causa.
5.7 È possibile un riconoscimento e un'applicazione parziale?
Sì - per esempio, quando parti della sentenza violerebbero l'ordine pubblico austriaco, ma altre parti soddisfano i requisiti di esecutività. Tuttavia, la separazione è possibile solo se la parte ammissibile è chiara e distinta dalla parte inammissibile.
5.8 Come si occuperà il tribunale delle questioni relative ai costi (per esempio, interessi, spese processuali, questioni valutarie)?
Nel decidere sull'esecutività, i tribunali prenderanno in considerazione gli onorari degli avvocati, le spese processuali e gli interessi richiesti. Inoltre, il risarcimento dei danni non sarà convertito in valuta locale. Tuttavia, quando gli atti di realizzazione sono in corso, il premio deve essere convertito in valuta locale.
I tassi d'interesse che violano l'ordine pubblico austriaco saranno considerati inapplicabili.
6. Ricorsi
6.1 Le decisioni relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere possono essere impugnate?
La decisione sulla dichiarazione di esecutività può essere impugnata entro quattro settimane dalla consegna. Questo termine può essere esteso a otto settimane se la residenza abituale della parte non è in Austria e il ricorso costituisce la prima opportunità per la parte di partecipare al procedimento. Se la parte presenta un ricorso, la parte avversa ha quattro settimane di tempo dal momento della notifica del ricorso per presentare una risposta.
Il debitore deve far valere tutti i motivi di rigetto dell'istanza di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività simultaneamente nel ricorso e non può farli valere in una fase successiva del procedimento
Un secondo ricorso alla Corte Suprema austriaca contro la decisione della corte d'appello richiede che la questione da determinare da parte della Corte Suprema riguardi una questione di diritto sostanziale o procedurale la cui determinazione è considerata essenziale per la certezza del diritto e la sicurezza, o per l'ulteriore sviluppo della legge. Inoltre, l'ammissibilità di un secondo appello dipende dall'importo in discussione, che deve superare i 5.000 euro.
6.2. Il richiedente può chiedere un provvedimento ingiuntivo mentre il ricorso è in corso?
Vedi domanda 3.7.
7. Esecuzione della sentenza straniera
7.1 Una volta che una dichiarazione di esecutività è stata concessa, come può essere eseguita la sentenza straniera?
Una volta che una sentenza straniera è stata dichiarata esecutiva, l'esecuzione segue le stesse regole di una sentenza nazionale. L'esecuzione delle sentenze è regolata dalla legge sull'esecuzione. La legge austriaca sull'esecuzione prevede vari tipi di esecuzione. Viene fatta una distinzione tra i titoli da eseguire diretti a un credito monetario o a una richiesta di esecuzione specifica, e contro i quali deve essere riscossa l'esecuzione patrimoniale. In generale, i metodi usuali per l'esecuzione sono:
- pignoramento di beni;
- pignoramento e trasferimento o crediti;
- leasing obbligatorio; e
- azione giudiziaria.
L'esecuzione sarà eseguita da un ufficiale giudiziario, che è un dirigente del tribunale e deve rispettare gli ordini del tribunale.
Per quanto riguarda i beni immobili, sono disponibili tre tipi di misure di esecuzione:
- ipoteca obbligatoria;
- l'amministrazione obbligatoria, con l'obiettivo di generare entrate per soddisfare il credito; e
- vendita obbligatoria di un bene immobile.
Per quanto riguarda i beni mobili, il diritto austriaco fa una distinzione:
- pignoramento di crediti;
- attaccamento di oggetti tangibili e mobili;
- pignoramento di crediti per la consegna nei confronti di debitori terzi; e
- pignoramento di altri diritti di proprietà.
La legge austriaca non permette il pignoramento di alcuni crediti specifici, come l'assegno di cura, gli aiuti all'affitto, gli assegni familiari e le borse di studio.
Infine, il giudice dell'esecuzione può anche ordinare l'esecuzione specifica.
7.2 La sentenza straniera può essere eseguita contro terzi?
Una sentenza straniera può essere eseguita solo contro la parte indicata come debitore nella sentenza straniera. I principi di agenzia e alter ego per eseguire una sentenza contro una parte non indicata nella sentenza non si applicano in Austria.
8. Tendenze e previsioni
8.1 Come descriverebbe l'attuale panorama di applicazione e le tendenze prevalenti nella sua giurisdizione? Sono previsti nuovi sviluppi nei prossimi 12 mesi, comprese eventuali riforme legislative proposte?
Il 1° gennaio 2019 sono entrati in vigore gli emendamenti alla legge sull'esecuzione. Queste modifiche consentono ora l'accesso ai dati sui procedimenti esecutivi in corso. Gli avvocati e i notai possono accedere alle informazioni sul tribunale dell'esecuzione, il numero della causa e l'importo del debito oggetto del procedimento esecutivo. Il database è disponibile online e mira ad aiutare i potenziali ricorrenti a valutare l'affidabilità creditizia dei loro potenziali convenuti prima di iniziare un procedimento giudiziario o arbitrale.
Un altro sviluppo recente è una decisione della Corte suprema austriaca pronunciata l'11 giugno 2018, che conferma che il res judicata l'effetto di una sentenza straniera si applica in tutte le fasi di un procedimento condotto in Austria. Questo è particolarmente importante perché la decisione chiarisce che l'effetto di res judicata si applica anche ai procedimenti d'appello pendenti. La Corte suprema austriaca ha sottolineato che questo è vero per quanto riguarda entrambe le questioni riguardanti res judicata - cioè l'esclusività (ne bis in idem) e l'effetto vincolante (Bindungswirkung) di sentenze straniere. Inoltre, la Corte Suprema austriaca ha chiarito che l'interdizione della novazione nei procedimenti d'appello si applica solo ai nuovi fatti e alle nuove prove, e quindi non impedisce al giudice d'appello di considerare la res judicata effetto di una nuova decisione straniera.
Per quanto riguarda l'esecuzione dei lodi arbitrali, una decisione abbastanza recente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) potrebbe avere un certo impatto. Il 6 marzo 2018, in Repubblica Slovacca contro Achmea BVLa Corte di giustizia europea ha deciso sulla compatibilità di una disposizione di risoluzione delle controversie contenuta nell'articolo 8 del trattato bilaterale sugli investimenti (TBI) tra Paesi Bassi e Slovacchia con il diritto dell'UE. La CGUE ha concluso che gli articoli 267 e 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) devono essere interpretati come ostativi all'articolo 8 del TBI Olanda-Slovacchia, che consente la risoluzione delle controversie sugli investimenti ai sensi di tale TBI intra-UE mediante arbitrato. La CGUE sembra aver basato la sua decisione sulla sua opinione che la disposizione di risoluzione delle controversie nel TBI possa richiedere che un tribunale interpreti o applichi il diritto dell'UE; ciò è incoerente con l'articolo 267 del TFUE perché, a differenza di un tribunale di uno Stato membro, un tribunale non può deferire alla CGUE questioni di diritto dell'UE.
Nel caso di ulteriori decisioni successive alla decisione resa in AchmeaLe regole procedurali possono influenzare l'adesione del tribunale alle decisioni della CGUE. Le sentenze del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (ICSID) non sono soggette a revisione da parte dei tribunali nazionali, ma le sentenze non-ICSID sì. Di conseguenza, i tribunali non ICSID con sede nelle giurisdizioni dell'UE potrebbero essere più inclini a considerare l'applicazione del diritto dell'UE, comprese le decisioni della CGUE, se il tribunale si considera vincolato a rendere un lodo che sia in linea con l'ordine pubblico della sede dell'arbitrato. Tuttavia, anche di fronte alla posizione sfavorevole dell'Unione europea nei confronti dei lodi dei trattati di investimento intra-UE, gli attori potrebbero cercare di eseguire il loro lodo al di fuori dell'Unione europea o considerare di vendere i lodi con uno sconto a terzi, come i fondi di investimento, al fine di evitare il rischio di esecuzione
Un certo numero di programmi di incentivi sono disponibili in Canada per incoraggiare gli investimenti in imprese con sede in Canada e lo sviluppo di tecnologia all'interno del Canada.
Il programma di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale usa incentivi fiscali per incoraggiare le imprese canadesi a condurre ricerca e sviluppo (R&S) in Canada. Le imprese ammissibili possono ottenere crediti d'imposta rispetto alle spese qualificate di R&S.
Le corporazioni private controllate dal Canada (CCPC) possono qualificarsi per la deduzione per le piccole imprese, che ridurrà l'imposta sul reddito da pagare. Altri vantaggi fiscali sono disponibili per le CCPC.
Il Fondo strategico per l'innovazione, finanziato dal governo federale, fornisce sostegno finanziario a progetti che miglioreranno le prestazioni di innovazione del Canada, fornendo al contempo benefici economici, innovativi e pubblici ai canadesi, e che soddisfano determinati criteri.
Il National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program assiste le piccole e medie imprese canadesi nel portare le idee sul mercato fornendo consigli, collegamenti e finanziamenti.
Molte sovvenzioni e iniziative di finanziamento federali e provinciali, così come programmi di finanziamento, sono anche disponibili per le imprese che si qualificano.
Inoltre, il Canadian Securities Administrators, l'organizzazione ombrello dei regolatori di titoli provinciali e territoriali canadesi, ha implementato un programma di sandbox normativo per sostenere le imprese fintech che cercano di offrire prodotti e servizi innovativi in Canada. Il programma permette alle aziende di registrarsi e/o ottenere un'esenzione dai requisiti delle leggi sui titoli, con un processo più rapido e flessibile rispetto ad una domanda standard, al fine di testare i loro prodotti e servizi su una base limitata nel tempo nel mercato canadese. Alcuni regolatori provinciali hanno programmi correlati che operano all'interno delle loro particolari giurisdizioni per fornire guida e supporto alle imprese fintech.
9. Suggerimenti e trappole
9.1 Quali sono i suoi consigli principali per un riconoscimento e un'esecuzione senza problemi delle sentenze straniere, e quali potenziali punti critici metterebbe in evidenza?
Il pagamento può risultare dal riconoscimento e dall'esecuzione solo se il debitore possiede beni di valore sufficiente. Le informazioni pubbliche su questo argomento sono scarse e non facilmente disponibili. Tuttavia, una volta che un titolo esecutivo straniero è diventato esecutivo in Austria, l'avvocato che rappresenta il creditore ha il diritto di richiedere informazioni sul fatto che il debitore possieda beni sufficienti - per esempio, dalle agenzie di credito. Inoltre, come menzionato in precedenza e alla luce delle modifiche della legge sull'esecuzione, si raccomanda di informarsi se sono in corso procedimenti esecutivi contro un debitore o un potenziale convenuto.