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Il requisito "per iscritto" può essere soddisfatto da termini e condizioni con clausola di proroga

Autore: Klaus Oblin

Il 27 febbraio 2014 la Corte Suprema ha deciso in un caso(1) in cui l'attore ha invocato la competenza internazionale sulla base delle norme per le controversie relative ai contratti di lavoro individuali, come delineato nel capitolo 5 della Convenzione di Lugano 2007. La Corte di Cassazione ha constatato l'esistenza di un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Lugano.

L'attore ha sostenuto di aver lavorato per il convenuto quasi esclusivamente in Austria durante il periodo in questione (la giurisdizione internazionale si basa sul luogo in cui un dipendente ha lavorato per l'ultima volta regolarmente). In tal modo, egli si è discostato dai fatti accertati dal trail court (a cui è vincolata la Corte Suprema), secondo cui egli aveva lavorato principalmente in Bulgaria e in Germania durante il periodo di riferimento.

La Corte Suprema può discostarsi dai fatti trovati da un tribunale di prova solo se il tribunale di prova ha utilizzato esclusivamente documenti o prove indirette ammissibili. In questo caso, i fatti contestati in appello erano basati sulla testimonianza diretta del querelante e di un testimone; quindi, il tribunale non poteva discostarsi da essi.

Inoltre, l'attore non poteva basare la sua istanza su una clausola di proroga interpretata ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Lugano perché non era soddisfatto il requisito della "per iscritto" di cui all'art. 23 par. 1 lett. a). Mentre tale requisito può essere soddisfatto anche attraverso il rinvio di termini e condizioni che includono una clausola di proroga, in casi come questo, la giurisprudenza permanente della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte di Cassazione richiede che il testo di un contratto faccia esplicito riferimento ai termini e alle condizioni.(2) Era incontestabile che le parti non avevano concluso un contratto scritto; pertanto, il requisito "per iscritto" non era stato soddisfatto.

Note finali

(1) OGH, 27 febbraio 2014, 8 Ob A 38/13s.

(2) CGCE 1976, 1831 nota marginale 12 - Estatis Salotti/RüwaRIS-Justiz RS0115733; in particolare, 1 Ob 98/11k; Brenn, Europäischer Zivilprozess nota marginale 56; Tiefenthaler in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³ Art 23 EuGVVO nota marginale 29.