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Chi ha giurisdizione? Il tribunale austriaco considera la prestazione di servizi secondo il diritto dell'UE

Autore: Klaus Oblin

Il 30 luglio 2013 l'Alta Corte ha deciso(1) che nelle decisioni con giurisdizione internazionale, il termine "servizi" deve essere interpretato attraverso l'uso del diritto comunitario nel suo complesso, in modo da comprendere tutti i contratti che prevedono il raggiungimento di un determinato risultato di fatto in cambio di un pagamento. Per la delimitazione in relazione ai contratti di lavoro, essi non devono comprendere un obbligo nel caso in cui l'esecuzione dell'attività stessa sia l'oggetto del contratto.

Quadro giuridico

L'art. 5, n. 1, del Regolamento UE Bruxelles I (44/2001) deve essere interpretato apertamente e richiede una delimitazione solo per quei contratti appartenenti a materie speciali (ad esempio, contratti di assicurazione, di consumo o di lavoro). La clausola giuridica europea per i contratti di servizi comprende i contratti di servizi, i contratti di agenzia, i contratti di agenti e mediatori commerciali, i contratti di franchising e di distribuzione, i contratti misti e altri, purché contengano l'elemento essenziale di un'attività.

Il luogo di esecuzione, che (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento) stabilisce la competenza giurisdizionale, deve essere determinato in modo autonomo e con l'ausilio di criteri di fatto e non di legge.

Decisione

L'attore aveva sostenuto che l'imputato aveva accettato l'obbligo di creare un'organizzazione di distribuzione e di svolgere vari altri compiti. Su questa base, l'Alta Corte ha stabilito che i tribunali di grado inferiore hanno avuto ragione nel classificare il credito pecuniario ai sensi di questo accordo come un credito sorto da un contratto di servizi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

Il tribunale ha sostenuto che il luogo di adempimento è l'unico fattore di collegamento per qualsiasi rivendicazione derivante da un contratto di acquisto o da un contratto di servizi, e quindi anche per tutte le rivendicazioni contrattuali secondarie. La giurisdizione è determinata sulla base delle informazioni contenute nel reclamo, a meno che il tribunale non sia già a conoscenza del fatto che tali informazioni sono errate. Non è rilevante che l'oggetto della causa non fosse l'obbligo contrattuale principale o una richiesta di risarcimento danni (come era stato richiesto nel procedimento per l'ordine di pagamento), ma la restituzione del saldo del conto corrente che era rimasto presso il convenuto. Il tribunale ha sostenuto che il legislatore europeo aveva inteso la determinazione autonoma del luogo di esecuzione per concentrare la giurisdizione per tutte le controversie contrattuali in un unico foro e creare un'unica giurisdizione per tutte le cause derivanti dallo stesso contratto.

Commento

Il termine "servizi" deve essere interpretato in modo da comprendere qualsiasi contratto che riguardi il conseguimento di un determinato risultato, in contrapposizione al mero svolgimento di un'attività, come in un contratto di lavoro.

Note finali

(1) Causa 8 Ob 67/13f.