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Sospensione dell'esecuzione: il contenuto necessario di una richiesta

Autore: Klaus Oblin

La Corte Suprema si è recentemente occupata dei requisiti per la sospensione dei procedimenti esecutivi ai sensi del diritto austriaco ed europeo.(1)

Ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'esecuzione, l'esecuzione può essere rinviata solo se il suo inizio o la sua continuazione sono legati al rischio di una perdita di proprietà insostituibile, o che sarebbe difficile da sostituire per il richiedente. Una perdita è considerata insostituibile o difficile da sostituire quando il richiedente - per motivi di diritto o di fatto - non può contare sul risarcimento del danno. Ciò vale in particolare se il debitore non dispone di mezzi finanziari. Se tali ragioni non sono evidenti, il richiedente deve dichiarare fatti concreti e fornire prove del rischio di tale perdita di proprietà.

Il fatto che la perdita di proprietà sia intenzionale dipende dall'oggetto e dai mezzi di esecuzione. Per quanto riguarda il pignoramento di un debito, il rischio di perdita di proprietà non è in genere ovvio; pertanto, deve essere identificato e dimostrato. In ogni caso, non è sufficiente formulare accuse generiche e disinformative. Si deve prima di tutto accertare che la parte obbligata cerchi solo di sospendere l'esecuzione (a fronte di un deposito cauzionale), piuttosto che di opporsi interamente all'esecuzione.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere all'interno dell'Unione Europea è stato semplificato con l'introduzione del Regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (805/2004). Il regolamento abolisce l'exequatur per le decisioni giudiziarie su crediti non contestati che sono state certificate come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine. Tale decisione certificata sarà riconosciuta ed eseguita in altri Stati membri senza che sia necessario un procedimento di exequatur.

Secondo la dottrina austriaca prevalente, ai sensi dell'art. 20 del regolamento, il richiedente è tenuto a dichiarare anche fatti concreti e a fornire prove del rischio di perdita della proprietà (a meno che il rischio non sia evidente secondo i documenti presentati in tribunale). La sospensione dell'esecuzione ai sensi del regolamento corrisponde a quella prevista dalla legge austriaca sull'esecuzione; le intenzioni del regolamento e della legge sull'esecuzione sono le stesse.

Il potere discrezionale ai sensi dell'articolo 23 del regolamento dipende dalle possibilità di successo di un ricorso presentato nello Stato membro di origine, nonché dalla probabilità di un danno patrimoniale insostituibile con l'esecuzione dell'esecuzione. D'altro canto, l'articolo 44 della legge prevede che non sarà concessa alcuna sospensione dell'esecuzione se l'esecuzione può essere avviata o proseguita senza il rischio di perdita di beni insostituibili per il debitore. L'obbligo di identificare e provare il rischio di perdita di proprietà è in linea con il regolamento UE, in quanto il suo scopo è quello di accelerare e facilitare i procedimenti esecutivi.

Note finali

(1) Corte Suprema austriaca, 14 giugno 2012 (OGH, 3 Ob 84/12t).