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La Corte di Cassazione stabilisce che la CMR ha la priorità sul Regolamento Roma I

Autore: Klaus Oblin

Introduzione

In una recente decisione la Corte Suprema si è occupata di questioni di conflitto giudiziale sorte in relazione alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del CMR, il CMR si applica ai contratti di trasporto di merci a titolo oneroso su strada con veicoli quando il luogo designato come punto di prelievo e il luogo designato per la consegna (come specificato nel contratto) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno è un paese contraente.

Fatti

Nel caso in questione il CMR si applicava al trasporto transfrontaliero di merci perché sia la Danimarca che l'Italia sono Stati contraenti. Anche il Regolamento Roma I (593/2008) si applicava in via sussidiaria al contratto di trasporto di merci delle parti.

In quanto diritto internazionale uniforme, la CMR gode di priorità nella misura in cui disciplina una materia in sé o prevede una norma di conflitto (articolo 25 del Regolamento Roma I). Le questioni non affrontate dalla CMR che non possono essere risolte attraverso l'interpretazione, e per le quali non è prescritto un insieme specifico di leggi, rientrano nella legge che deve essere applicata secondo la legge dei conflitti. Se la CMR non è applicabile, le norme di conflitto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento Roma I si applicano a un contratto di trasporto di merci.

In questo caso le parti non hanno espresso alcuna scelta di legge e l'Austria - dove la compagnia di navigazione convenuta aveva la sua sede legale - non era il punto di prelievo (Danimarca), il punto di consegna (Italia) o la sede della sede dello spedizioniere. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento Roma I, doveva essere applicata la legge dello Stato designato da entrambe le parti come punto di consegna (cioè l'Italia); il giudice ha quindi ritenuto che dovesse essere applicata la legge italiana.

Commento

Il CMR ha la priorità sul Regolamento Roma I, nella misura in cui affronta una questione in sé o prevede una norma di conflitto.

Note finali

(1) OGH 18. 2. 2013, 7 Ob 5/13f.