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Decisione della Corte suprema austriaca in OGH 18 OCg 9/19a: la richiesta di annullare un lodo arbitrale per motivi di ordine pubblico austriaco è respinta

Autore: Rouzbeh Moradi

Introduzione

Il 15 gennaio 2020 la Corte Suprema austriaca ha valutato se un lodo arbitrale definitivo nel merito violasse l'ordine pubblico austriaco (caso: OGH 18 OCg 9/19a). L'arbitrato sottostante è stato condotto secondo le regole del Vienna International Arbitral Centre (VIAC) con sede a Vienna. La parte convenuta è rimasta soccombente nel lodo del tribunale del 17 maggio 2019 (caso: AZ SCH-5533) e ha cercato di annullare il lodo chiedendo alla Corte suprema austriaca di annullarlo per due motivi distinti, ossia: (1) una violazione del suo diritto di essere ascoltato; e (2) una violazione dell'ordine pubblico formale austriaco.

Fatti

La rivendicazione del convenuto di un difetto nel lodo arbitrale VIAC sottostante si basava sulla mancata inclusione di prove e sulla cancellazione di un'udienza orale programmata sul merito.

In una conferenza telefonica del 17 settembre 2018, le parti avevano concordato di tenere un'udienza orale tra il 7 e il 10 gennaio 2019 con la presenza di testimoni. La teleconferenza ha costituito il calendario procedurale concordato e ha posto le basi della prima ordinanza procedurale del tribunale arbitrale. Il convenuto (l'"attore" nel procedimento della Corte Suprema) ha nominato due testimoni il 4 ottobre 2018, ma non ha presentato le loro dichiarazioni testimoniali scritte. La presentazione di una dichiarazione scritta dei testimoni era - secondo la prima ordinanza procedurale - un prerequisito per ascoltare i potenziali testimoni in un'udienza orale. Il tribunale arbitrale ha informato le parti il 19 ottobre 2018 che avrebbe tenuto un'udienza di due giorni entro i termini concordati, e successivamente ha annunciato il 3 dicembre 2018 che l'udienza si sarebbe svolta il 9 e 10 gennaio 2019. Il 14 dicembre 2018, la parte convenuta ha annunciato che non sarebbe stata in grado di partecipare all'udienza a causa di altri obblighi lavorativi e ha quindi chiesto che l'udienza venisse riprogrammata. Il 15 dicembre 2018, il tribunale arbitrale ha negato la richiesta della parte convenuta di rinviare l'udienza con la motivazione che la richiesta della parte convenuta era stata presentata "troppo tardi". In un'e-mail del 21 dicembre 2018, la parte convenuta ha chiesto nuovamente di rinviare l'udienza per poter ascoltare i suoi testimoni.

Il 2 gennaio 2019, il tribunale arbitrale ha deciso di annullare l'udienza prevista per il 9 e 10 gennaio 2019 e di determinare il merito della causa sulla base delle memorie scritte precedentemente presentate. A questo proposito, il tribunale arbitrale ha ritenuto che un'udienza non fosse necessaria in quanto la parte convenuta non aveva presentato alcuna deposizione scritta e si era anche rifiutata di comparire alla data concordata. Il tribunale arbitrale ha quindi emesso il suo lodo il 17 maggio 2019 senza tenere un'udienza.

L'attore ha chiesto l'annullamento del lodo e ha invocato il § 611 Paras. 2 (2) e (5) del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung' o 'ZPO') nel rivendicare una violazione del suo diritto di essere ascoltato e dell'ordine pubblico formale austriaco.

Decisione

La Corte Suprema ha respinto il ricorso, ritenendo che non ci fosse una violazione dell'ordine pubblico austriaco sulla base dei fatti presentati dall'attore. La Corte ha affermato che i motivi di annullamento sono soddisfatti solo se sono stati violati i valori fondamentali del sistema giuridico austriaco, compresi i principi di una procedura ordinata. A questo proposito, decisivo è il risultato del lodo arbitrale e non il ragionamento del tribunale arbitrale. Nella sua decisione, la Corte ha considerato due punti: (1) l'annullamento dell'udienza; e (2) la mancata inclusione di prove/testimoni.

Per quanto riguarda l'udienza, la Corte ha riaffermato la giurisprudenza consolidata e ha affermato che solo una mancanza totale di arbitrato equivale a una violazione del diritto di essere ascoltati[1]. La data fissata dal tribunale arbitrale rientrava nei tempi concordati dalle parti, ed entrambe le parti avevano tempo sufficiente per opporsi alla programmazione dell'udienza. Facendo riferimento alle circostanze di fatto in questione, la Corte ha ritenuto che la decisione del tribunale arbitrale di respingere la richiesta dell'attore di rinviare e successivamente annullare l'udienza non violasse i principi fondamentali del diritto procedurale austriaco e il diritto di essere ascoltato ai sensi del § 611 comma 2 (2) ZPO.

Per quanto riguarda la mancata inclusione dei testimoni, la Corte ancora una volta ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata e ha affermato che la mancata inclusione delle prove richieste non porta di per sé all'annullamento di un lodo arbitrale[2]. I valori fondamentali del diritto procedurale sarebbero stati violati solo se il tribunale arbitrale avesse agito arbitrariamente. La Corte ha inoltre affermato che, a causa della mancanza di dichiarazioni scritte dei testimoni, era ragionevole per il tribunale arbitrale presumere che le prove testimoniali non sarebbero state presentate, e che quindi il tribunale non ha agito arbitrariamente nel determinare che un'udienza orale non era necessaria.

La Corte ha tuttavia fatto riferimento al § 598 ZPO che stabilisce che: ‘A meno che le parti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale decide se tenere un'audizione orale o se il procedimento deve essere condotto per iscritto. Se le parti non hanno escluso un'audizione orale, il tribunale arbitrale terrà tale audizione in una fase appropriata del procedimento se richiesto da una parte.’[3] In altre parole, poiché un'udienza orale non è stata esplicitamente esclusa dalle parti, e poiché l'attore ha effettivamente presentato una richiesta di udienza orale, allora il tribunale arbitrale avrebbe dovuto in teoria tenere un'udienza orale. A questo proposito, la Corte ha anche richiamato una precedente decisione per confermare che la mancanza di un'udienza orale potrebbe essere considerata una violazione del diritto procedurale austriaco fondamentale che porta all'annullamento di un lodo arbitrale.[4]

Ciononostante, la Corte ha ritenuto che una violazione del principio sancito dal § 598 ZPO ha comportato solo una violazione "regolare" e non "obbligatoria" dell'ordine pubblico austriaco formale in questo caso, essendo quest'ultimo richiesto per annullare un lodo. Decisivo in questa valutazione è stato il fatto che la richiesta del ricorrente di un'udienza orale è stata presentata dopo il termine procedurale concordato. È interessante notare che secondo il diritto procedurale austriaco, se un tribunale statale si trovasse di fronte alle stesse circostanze di fatto, allora il rispettivo tribunale statale sarebbe, al contrario, obbligato a tenere un'udienza orale, anche se fosse del parere che tale udienza non sia necessaria.

In conclusione, la Corte Suprema ha ritenuto che il lodo arbitrale non violasse il diritto del convenuto ad essere ascoltato (§ 611 comma 2 (2) ZPO) o i valori fondamentali dell'ordinamento giuridico austriaco (§ 611 comma 2 (5) ZPO) e ha quindi respinto la richiesta dell'attore di annullare il lodo arbitrale.

Commento

La Corte Suprema ha stabilito ancora una volta che l'eccezione di ordine pubblico può essere usata solo nei casi più straordinari. Questa decisione della Corte Suprema si aggiunge alla lunga lista di casi in cui una richiesta di annullare un lodo arbitrale è stata negata, e serve a ricordare l'alta soglia della Corte Suprema austriaca per determinare potenziali violazioni dell'ordine pubblico austriaco.

Interessante in questo caso particolare, tuttavia, è l'approccio della Corte Suprema austriaca nel valutare la condotta di un tribunale arbitrale rispetto a quella di un tribunale statale. Come notato, la Corte Suprema ha ritenuto che se le circostanze di fatto di questo caso fossero state applicate a un procedimento statale, allora si sarebbe verificata una violazione dell'ordine pubblico austriaco. Si potrebbe quindi sostenere che la decisione della Corte Suprema a questo proposito è stata contraddittoria e contemporaneamente ha sollevato la questione se e in che misura la condotta dei tribunali arbitrali e dei tribunali statali debba essere valutata con gli stessi standard.


[1]Caso della Corte Suprema austriaca OGH 18 OCg 3/16i.

[2]Caso della Corte Suprema austriaca OGH 18 OCg 2/16t.

[3]§ 598 ZPO.

[4]Caso della Corte Suprema austriaca OGH 7 Ob 111/10i.