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La Corte Suprema conferma la sospensione del procedimento per casi simili

Pubblicazioni: novembre 01, 2011

Il 15 luglio 2011[1] la Corte di Cassazione ha confermato che il successore universale di una parte in un procedimento è considerato "la stessa parte", come previsto dall'articolo 27 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Quando un procedimento avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti è proposto dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice diverso da quello adito per primo sospende d'ufficio il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice adito per primo.

Secondo la prassi consolidata della Corte di Giustizia europea (CGUE), la nozione di "stessa causa di azione" deve essere interpretata e applicata per promuovere lo scopo del regolamento piuttosto che il rispettivo diritto processuale nazionale. La CGUE interpreta in modo estensivo l'oggetto della controversia.

La Corte ha sostenuto che ciò non significa che il risarcimento richiesto debba essere identico, ma che, poiché le due controversie legali ruotano intorno alla stessa questione, solo una decisione coerente è possibile per entrambe le parti. L'articolo 27 mira a evitare il verificarsi di sentenze contraddittorie, ai sensi della clausola di incompatibilità di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. Inoltre, la formulazione della domanda di risarcimento non è importante. L'articolo 27 si applica anche se un'azione per una sentenza dichiarativa negativa si confronta con una successiva azione di adempimento.

La Corte ha inoltre sostenuto che, secondo la prassi consolidata della CGUE, la nozione di stessa parte potrebbe - in casi eccezionali - applicarsi anche alle parti che non partecipano direttamente al procedimento ma che sono obbligatoriamente interessate dalla decisione.

Considerando gli effetti della successione universale, non sarebbe in linea con l'obiettivo centrale del regolamento (ossia evitare costosi procedimenti paralleli e decisioni contraddittorie di diversi tribunali nazionali che trattano la stessa questione) non trattare un successore universale come la stessa parte ai sensi dell'articolo 27.

La sospensione del procedimento non deve essere subordinata a un esame della giurisdizione o della competenza del giudice adito per primo, anche se l'attore sostiene che con la sua prelazione il convenuto ha voluto ottenere un vantaggio ingiustificato di localizzazione.

Risorse

  1. Corte di Cassazione, OGH 15 luglio 2011, 8 Ob 149/10k.