Risoluzione alternativa delle controversie in Austria
Metodi disponibili
I principali metodi extragiudiziali previsti dalla legge sono l'arbitrato, la mediazione (soprattutto in materia di diritto di famiglia) e le commissioni di conciliazione in materia di alloggi o telecomunicazioni. Inoltre, diversi ordini professionali (avvocati, notai, medici, ingegneri civili) prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie tra i loro membri o tra i membri e i clienti.
La risoluzione alternativa delle controversie è obbligatoria in Austria?
L'ADR favorisce per sua natura il principio dell'autonomia delle parti. Un tribunale austriaco può, ad esempio, raccomandare la mediazione tra le parti durante un'udienza preliminare. Tuttavia, non esiste un obbligo legale di ricorrere all'ADR prima della causa. Tuttavia, i potenziali ricorrenti e i convenuti possono consultare i loro consulenti legali in merito a possibili soluzioni ADR, oltre a presentare una domanda in tribunale.
Quadro giuridico
La legge sull'arbitrato è contenuta nelle sezioni 577-618 dell'ACCP. Queste disposizioni regolano i procedimenti arbitrali nazionali e internazionali. I procedimenti esecutivi sono regolati dalla Legge austriaca sull'esecuzione. Inoltre, l'Austria ha ratificato le seguenti convenzioni multilaterali in materia di arbitrato:
- la Convenzione di New York, 31 luglio 1961 (l'Austria ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo I(3), dichiarando che riconoscerà ed eseguirà solo i lodi resi in altri Stati contraenti di questa convenzione);
- il Protocollo sulle clausole arbitrali, Ginevra, 13 marzo 1928;
- la Convenzione sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, Ginevra, 18 ottobre 1930;
- la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (e l'accordo relativo alla sua applicazione), 4 giugno 1964; e
- la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, 24 giugno 1971.
L'Austria ha inoltre firmato 69 trattati bilaterali sugli investimenti (TBI), di cui 62 sono stati ratificati. Il riconoscimento delle sentenze straniere è regolato dai suddetti trattati multilaterali e bilaterali a cui l'Austria ha aderito.
La mediazione in Austria è regolata dalla legge sulla mediazione di diritto civile(Zivilrechts-Mediations-Gesetz, ZivMediatG), che costituisce il quadro giuridico per le questioni centrali della mediazione, tra cui la definizione di mediazione, la formazione necessaria per diventare mediatore in Austria e i diritti e doveri dei mediatori registrati.
Assistenza giudiziaria
I tribunali austriaci hanno ruoli di gestione limitati per quanto riguarda i processi ADR e l'assistenza giudiziaria all'ADR si riflette principalmente nell'incoraggiamento informale dei tribunali alle parti a esplorare le opzioni di risoluzione o a rivolgersi prima ai mediatori. Tuttavia, ciò non è affatto obbligatorio e la legge austriaca non prevede alcuna norma che imponga alle parti di prendere in considerazione l'ADR prima di iniziare un arbitrato o un contenzioso.
L'intervento del tribunale nei procedimenti arbitrali è previsto dalle sezioni 577-618 dell'ACCP, che autorizzano i tribunali a emettere provvedimenti provvisori, assistere nella nomina degli arbitri, riesaminare le decisioni di ricusazione, decidere la cessazione anticipata del mandato di un arbitro, eseguire provvedimenti provvisori e cautelari, prestare assistenza giudiziaria in merito ad atti giudiziari che il tribunale arbitrale non ha il potere di eseguire, decidere in merito a un'istanza di annullamento di un lodo arbitrale, determinare l'esistenza o l'inesistenza di un lodo arbitrale, riconoscere ed eseguire i lodi.
Vale anche la pena di notare che alcuni tribunali austriaci, tra cui il Tribunale commerciale di Vienna, offrono programmi di mediazione con annessa corte che offrono alle parti in causa l'opportunità di optare per la mediazione come alternativa al processo, a condizione che il giudice ritenga che il caso possa trarre beneficio dalla mediazione.
Effetti legali
I lodi arbitrali resi in Austria, ai sensi della Sezione 607 dell'ACCP, hanno l'effetto di una sentenza giudiziaria definitiva tra le parti. Una transazione arbitrale e un lodo su base concordata hanno un titolo esecutivo (Sezione 1(16) della Legge austriaca sull'esecuzione). Tuttavia, ai sensi della Sezione 611 dell'ACCP, possono essere impugnati solo i lodi arbitrali concordati e non le transazioni arbitrali.
Ai sensi dell'art. 433a ACCP, in qualsiasi tribunale distrettuale è possibile raggiungere una transazione giudiziaria sulla base di un accordo di mediazione scritto. Pertanto, un accordo di mediazione scritto raggiunto dalle parti è esecutivo.
Istituzioni arbitrali in Austria
Il Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC) è l'istituzione principale in Austria e gestisce i procedimenti di arbitrato e mediazione nazionali e internazionali. Il VIAC fornisce regole per l'arbitrato (Regolamento di Vienna) e la mediazione (Regolamento di Vienna per la mediazione) e, a partire dal 1° luglio 2021, ha adottato regole per l'arbitrato e la mediazione in materia di investimenti. Gli arbitri competenti sono scelti dalle parti stesse o dal Consiglio del VIAC da un elenco di arbitri e mediatori fornito sul sito web del VIAC.
L'Austria è diventata una destinazione popolare nel campo della risoluzione delle controversie internazionali. Oltre al VIAC, altre istituzioni arbitrali in Austria sono il Tribunale arbitrale della Borsa merci di Vienna e il Tribunale arbitrale di Salisburgo. Inoltre, l'Austria ospita l'annuale Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, il più grande moot al mondo per questo settore.
I lodi
L'articolo 6 (1.8) delle Regole di Vienna prevede tre categorie di lodi: provvisori, parziali e definitivi. I lodi sono definitivi e vincolanti per le parti.
Inoltre, le Regole di Vienna prevedono esplicitamente che se le parti impegnate in un arbitrato si accordano mentre il procedimento è ancora in corso, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale può registrare una transazione arbitrale e/o pronunciare un lodo a condizioni concordate (articolo 37 delle Regole di Vienna). Tale lodo su base concordata ha la stessa qualificazione giuridica di un lodo definitivo sul merito della causa.
Modifiche, spiegazioni e integrazioni dei lodi
Una volta emesso il lodo, il tribunale arbitrale diventa functus officio, il che implica che il lodo non può essere modificato dal tribunale. Tuttavia, ai sensi del Regolamento VIAC, le parti possono chiedere al tribunale arbitrale di emettere correzioni di errori nel lodo, eventuali spiegazioni o un'integrazione del lodo su richieste avanzate nell'arbitrato ma non risolte nel lodo. Nel frattempo, il tribunale arbitrale può emettere d'ufficio tali correzioni o aggiunte al lodo entro quattro settimane dalla data del lodo.
Un chiarimento e una correzione costituiscono parti del lodo originale e non hanno alcun effetto sul decorso del termine per impugnare il lodo e non possono essere annullati in un procedimento indipendente. Tuttavia, un lodo aggiuntivo rappresenta un nuovo lodo separato. Pertanto, può essere annullato in un procedimento separato e il termine per impugnarlo inizia a decorrere dal momento in cui la parte che chiede l'annullamento riceve il lodo.
Riconoscimento, esecuzione e annullamento dei lodi arbitrali
Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali sono regolati dalla Legge austriaca sull'esecuzione e da specifiche disposizioni dell'ACCP. I lodi nazionali rappresentano di per sé titoli esecutivi e quindi non necessitano di riconoscimento preventivo. Tuttavia, i lodi internazionali sono sottoposti a una procedura di riconoscimento per acquisire lo status di titoli esecutivi in Austria. Anche i lodi parziali e provvisori sono esecutivi in Austria.
Le norme sull'impugnazione dei lodi arbitrali sono contenute nella legge austriaca sull'arbitrato del 2013 (sezioni 577-618 ACCP). Ai sensi dell'articolo 611(4) ACCP, il termine per l'azione di annullamento di un lodo è di tre mesi a partire dalla data di notifica del lodo. Tale azione è soggetta al controllo della Corte Suprema austriaca, che agisce come prima e ultima istanza, ad eccezione degli arbitrati in materia di diritto del consumo e del lavoro.
Le suddette leggi statutarie sono subordinate al diritto internazionale. In caso di conflitto tra le norme nazionali e quelle derivanti dai numerosi trattati bilaterali e multilaterali ratificati dall'Austria che regolano il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, prevalgono le norme di diritto internazionale. In particolare, ove applicabile, la Convenzione di New York prevale sulla maggior parte delle disposizioni nazionali.